Docente tedesco non residente il lavoro autonomo in Italia non è tassato

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/08/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/08/2019


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Gli emolumenti che il contribuente riceve per la sua attività di insegnamento per un incarico di lavoro autonomo non sono soggetti a tassazione in Italia


Professore universitario a contratto in Italia ma residente in Germania deve corrispondere l’imposta solo nel Paese di residenza, ove i redditi derivanti da attività di carattere indipendente sono imponibili, sempreché il professionista non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività, come previsto dalla convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni.

Questa in sintesi la risposta n. 352 del 29 agosto 2019.

Cittadina tedesca, residente a Monaco di Baviera, che ha un incarico di docente a contratto presso un’università italiana, per lo svolgimento del quale non è previsto un ufficio a base stabile. Per tale attività indipendente l’istante ha percepito redditi tassati in Italia, con l’applicazione delle relative ritenute.
La contribuente ritiene di dover pagare l’imposta solo in Germania, ove già assolve gli obblighi, in base all’articolo 14, paragrafo 1 della convenzione contro le doppie imposizioni Germania - Italia, secondo il quale i redditi derivanti da attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui la persona è residente. Chiede pertanto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare in Italia al reddito derivante dal suo incarico di insegnamento.

L’Agenzia ricorda quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, della convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata dalla legge n. 459/1992 che, per i redditi derivanti dall’esercizio di professioni indipendenti, regola la ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati. In particolare, stabilisce che “I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa”.

Nel caso in questione, gli emolumenti che la contribuente riceve per la sua attività di insegnamento per un incarico di lavoro autonomo non sono soggetti a tassazione in Italia, con il presupposto che sia un soggetto fiscalmente non residente in Italia ed eserciti la professione senza disporre nel nostro Paese di alcuna base fissa per l’esercizio delle sue attività, anche non messa a diposizione dall’università.
Pertanto, conclude l’Agenzia, la contribuente può richiedere il rimborso delle imposte trattenute in Italia, presentando apposita richiesta al centro operativo di Pescara delle Entrate, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (articolo 37 Dpr n. 602/1973).

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