DOTTORI COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI IL DDL DI RIFORMA DELLA PROFESSIONE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/11/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 04/11/2025
Disegno di legge recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile
In allegato il testo del disegno di legge col quale si prevede di delegare il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale s’intende riformare la disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, per renderla conforme ai principi del diritto europeo e a quelli espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dalle giurisdizioni superiori sia nazionali che sovranazionali.
Dalla Relazione Tecnica
L’intervento in esame è diretto a modificare il vigente quadro normativo. Il provvedimento in esame è composto da tre articoli.
L’articolo 1, comma 1 contiene l’oggetto e il procedimento della delega da parte del governo per il processo di riforma dell’ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da realizzare mediante l’emanazione, di un decreto legislativo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con i commi 2 e 3 viene stabilito che tale decreto legislativo, che darà corso alla riforma della disciplina dell’ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili delegata con il presente intervento verrà adottato su proposta del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il decreto è adottato, per i profili attinenti all’attività universitaria e ai titoli abilitanti, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca
e, per le disposizioni aventi impatto nelle materie previdenziali e assistenziali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo schema di decreto legislativo corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
Con il comma 4 viene stabilito che il Governo può adottare con le medesime procedure dei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.
Le disposizioni in esame, di natura ordinamentale e procedurale, dettano i tempi e le modalità di attuazione della delega e non presentano riflessi di carattere finanziario.
Con l’articolo 2 si prevede che il decreto attuativo della presente legge delega debba definire i principi ed i criteri direttivi ai quali il legislatore dovrà attenersi.
Al riguardo si segnalano le seguenti disposizioni:
a) la riorganizzazione delle attività delle due professioni anche nell’ottica di un riordino delle disposizioni vigenti (quelle riservate da specifiche disposizioni e quelle che connotano tipicamente le professioni nell’ambito tributario, economico aziendale, finanziario e della crisi d’impresa, ferme restando le competenze attribuite dalla normativa vigente alle altre professioni regolamentate in tali ambiti);
b) la previsione di rendere organica la disciplina in materia di esercizio della professione sia in forma associata che in forma societaria in relazione alle modalità di costituzione, gestione, funzionamento e limiti dell’esercizio di tale attività professionale;
c) riordino della disciplina in materia di incompatibilità nell’esercizio delle predette professioni, con individuazione di specifiche cause di deroga temporanea;
d) fermo restando quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023 n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali», il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 1 dovrà prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d’opera professionale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità nonché al contenuto specifico ed alle caratteristiche delle prestazioni professionali, e garantisca comunque un equo compenso, nonché prevedere che siano aggiornati, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale, specifici parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria;
e) il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 1 dovrà ridefinire la disciplina in materia di accesso alle cariche elettive del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili e del Consiglio degli ordini territoriali mediante la previsione di disposizioni volte a ridurre l’anzianità di iscrizione all’albo per l’assunzione della singola carica elettiva, nonché a valorizzare l’equilibrio generazionale e prevedendo che i regolamenti dei Consigli nazionali garantiscano la parità di genere attraverso specifiche misure, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere, o l’alternanza di generi nella composizione della lista, o altre misure idonee;
f) la previsione, nei settori delle professioni in ambito tributario, economico aziendale, finanziario e della crisi d’impresa di una disciplina organica in materia di specializzazione per gli iscritti nelle Sezioni A e B dell’Albo, anche mediante l’adozione dei relativi provvedimenti attuativi su proposta del Consiglio nazionale;
g) la revisione della disciplina del tirocinio per l’iscrizione nelle Sezioni A e B dell’Albo e l’esercizio della professione di commercialista e di esperto contabile, prevedendone anche lo svolgimento interamente durante il corso di studi di universitari, al fine di ridurre i tempi per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione e incentivare le nuove generazioni all’esercizio della stessa;
h) l’eventuale introduzione della disciplina di possibili forme collettive assicurative per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività di dottore commercialista e di esperto contabile in modo da renderle uniformi per tutti gli iscritti all’Albo e con oneri a carico del Consiglio nazionale, fermo restando la possibilità per ciascun iscritto di estendere individualmente l’assicurazione di responsabilità civile per i profili non coperti dalla polizza collettiva;
i) la previsione che la nuova disciplina dei procedimenti elettorali di cui alle lettere e), f), g) e h) debba essere applicata alle elezioni successive alla scadenza della consiliatura in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato.
Il comma 2 prevede che il decreto legislativo delegato, abroga espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino da parte della presente legge e quelle con esso incompatibili, nei limiti della disciplina concernente l’attività di dottore commercialista e di esperto contabile e reca le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
Le disposizioni sono tese a realizzare una disciplina più organica e più coerente con il mercato del lavoro e con il tessuto socioeconomico, nell’ottica di semplificare l’organizzazione delle attività relative alle citate professioni e di uniformare e razionalizzare aspetti procedurali fondamentali per lo svolgimento delle stesse. Dall’attuazione del presente provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla stessa si provvederà con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia; al contempo alcune specifiche attività saranno poste a carico del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o del professionista.
Con l’articolo 3 vengono dettate le disposizioni finanziarie, prevedendo che i decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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