DURC FISCALE APPALTI il certificato esonera dal certificare le ritenute

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/02/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 07/02/2020

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Disponibile online il modello che attesta la sussistenza dei requisiti delle imprese, valido quattro mesi ed esente da bollo, che esonera dal certificare le ritenute al committente


Approvato lo schema di certificato che permette alle imprese committenti di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020 (Dl n. 124/2019) in materia di ritenute negli appalti oltre i 200mila euro.

Il provvedimento delle Entrate del 6 febbraio 2020 approva il modello (allegato A) con cui gli uffici dell’Agenzia potranno certificare la presenza dei requisiti, allegato B, indicati nell’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997, ricorrendo alle informazioni presenti nel sistema dell’anagrafe tributaria e ai dati trasmessi dagli agenti della riscossione.

Il certificato, disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio e non sconta l’imposta di bollo, né tributi speciali.

Il documento è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale.

Competente all’emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione d’azienda, o attestante l’iscrizione all’Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, se necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione, in modo da valutare l’emissione di un nuovo certificato.



Il provvedimento di oggi trova la sua origine nella nuova disposizione, introdotta dall’articolo 4 del Dl n. 124/2019 (articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997), finalizzata a contrastare l’omesso versamento delle ritenute.

La nuova procedura introdotta dalla norma prevede che i soggetti che affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, richiedano all’impresa appaltatrice o affidataria e ai subappaltatori copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dalla stessa impresa ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 

Per consentire al committente di eseguire il controllo dei pagamenti versati dalle imprese, gli appaltatori, subappaltatori o affidatari sono tenute a trasmettere al committente, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, le deleghe e un  elenco  nominativo  di  tutti  i  lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente  all'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con le ore di lavoro prestate in relazione all'opera o servizio, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale  prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tali nuovi adempimenti in tema di ritenute fiscali non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti, indicati alle lettere a) e b) dell’articolo17-bis del Dlgs n. 241/1997:

  • essere in attività da almeno tre anni
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi
  • avere eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Il provvedimento quindi, approva lo schema del certificato di sussistenza dei requisiti delle imprese, oltre a indicare i criteri per la verifica della stessa.

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