EDITORI credito per i servizi digitali

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/06/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 05/06/2020


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L'art. 190 del DL. Rilancio prevede un credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione


Attenzione norma prorogata per il 2021-2022 dal c. 610 legge di bilancio 2021

l’articolo 190, che riconosce alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020 ed è concesso nei limiti del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'agevolazione è riconosciuta a ciascuna impresa, previa istanza da presentare al dipartimento per l'Informazione e l'Editoria istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, l’amministrazione procede alla ripartizione delle richieste in misura proporzionale al credito d’ imposta spettante.

Le spese si considerano sostenute a condizione che rispettino i requisiti di inerenza e competenza previsti dall'articolo 109 del Tuir. L’effettuazione di tali spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dagli intermediari abilitati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d'imposta riconosciuto per tali tipologie di spese è alternativo e non è cumulabile con altre agevolazioni della medesima natura, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. L’agevolazione non è, altresì, cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198/2016, e dal Dlgs n. 70/2017.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante l’utilizzo del modello F24, da inviare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto, che avviene nel caso in cui siano utilizzati servizi telematici diversi da quelli messi a disposizione dell’Agenzia o nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.

Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla legge ovvero nel caso in cui la documentazione contenga elementi non veritieri o in caso di dichiarazioni mendaci. La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito si applicano le disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali previste all’articolo 1, comma 6, del Dl n. 40/2010.

Infine, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Rilancio", verranno stabilite le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di accesso al credito.

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