Enti del Terzo settore al test degli organi di controllo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/05/2019
Autore: Sepio Gabriele Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/05/2019
Ets si applica il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) Imprese sociali si applica il Dlgs 112/2017, salvo eccezioni per le cooperative sociali.
Enti del Terzo settore
Per le fondazioni la nomina è sempre obbligatoria.
Per le associazioni riconosciute o meno, l’obbligo scatta solo quando:
- siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare (articolo 10 del Cts);
- o siano stati superati per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti previsti dall’articolo 30 (totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 110mila euro; ricavi, rendite, proventi, entrate superiori a 220mila euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiori a cinque unità).
Impresa sociale
Per le imprese sociali la nomina dell'organo di controllo è sempre obbligatoria indipendentemente dalla forma giuridica e dalle dimensioni, l'organo deve essere interamente composto da soggetti qualificati in base all’articolo 2397.
Unica eccezione è prevista per le cooperative sociali che, seppure imprese sociali di diritto, applicano il Dlgs 112/2017 nei limiti di compatibilità con la propria normativa di settore. Nomna quindi secondo le regole del codice civile.
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