ESTEROMETRO LE NOVITA' DEL Dl “Semplificazioni fiscali” – 2

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/08/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 23/08/2022


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Esonero per gli acquisti all'estero fino a 5.000 €.


L’articolo 12 del decreto Semplificazioni, Dl n. 73/2022, ha ampliato i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro), previsto per i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate con clienti e fornitori.

Con la norma in esame, infatti, tale obbligo non è più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5mila euro, in quanto ritenute territorialmente non rilevanti in Italia.

L’esterometro cambia volto, la regola dei 5mila euro

In particolare, la disposizione in esame sostituisce interamente il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127/2015, che disciplina gli adempimenti necessari per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere.

In sostanza, con le modifiche introdotte sono esonerate dall’obbligo anche le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e (ndr: non quelle effettuate solo le ricevute vedi art. 12) ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, purché di importo non superiore a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (articoli da 7 a 7-octies del decreto Iva).

Il nuovo limite dei 5mila euro si aggiunge ai precedenti esoneri

Si ricorda che sono escluse dall'obbligo le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Dal 1° luglio stop alle comunicazioni trimestrali

In pratica, come già accennato, i soggetti passivi, cioè gli “operatori economici”, sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche nonché quelle, purché di importo non superiore a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia.

Al riguardo, con il passaggio all’utilizzo del Sistema di interscambio (Sdi) per l’invio delle comunicazioni, a cambiare non sono soltanto modalità e procedure ma anche la tempistica dell’adempimento.

Infatti, si passa dall’invio “massivo” dei dati del trimestre di riferimento entro il mese successivo a una trasmissione telematica “per singola operazione”.

In particolare, riguardo alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, ora tenute ad essere effettuate tramite il Sistema di Interscambio, la trasmissione telematica dei dati:

  • relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sarà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, in pratica 12 giorni per le fatture immediate;
  • mentre quella dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
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