ESTEROMETRO SERVIZI RICEVUTI DA SOGGETTI ESTERI IN REGIME SEMPLIFICATO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/03/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/03/2019
Si indicano anche le prestazioni ricevute da “piccola impresa”, ex artt. 281 e ss della dir. 2006/112/Ce, priva di partita IVA (vat number) e senza soggettività passiva IVA
Anche queste operazioni vanno indicate nell'esterometro, le uniche esclusioni riguardano le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 85/2019.
Ai fini, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:
- è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
- non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.
Un operatore economico di diritto inglese, che presta servizi di consulenza anche a soggetti passivi d’imposta italiani, vuole sapere, dall’Agenzia delle entrate, se i suoi clienti siano tenuti a comunicare i dati delle operazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015 (esterometro), non essendo egli un soggetto passivo Iva e sprovvisto anche di “Vat number”, in quanto sottoposto al regime dettato per le “piccole imprese” di cui agli articoli 281 e seguenti della direttiva n. 2006/112/Ce.
L’istante ritiene che i clienti italiani non siano tenuti all’obbligo comunicativo, in analogia con quanto chiarito dalla circolare 36/2010 in merito all’elenco riepilogativo Intrastat.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il comma 3-bis dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 prevede che tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettano “telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”.
A differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, previsto, tra l’altro, per i soggetti passivi Iva italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi “generici” con altri soggetti passivi Iva di altri Stati membri, l’obbligo comunicativo (esterometro) riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.
In merito a tale adempimento, infatti, conta soltanto che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso e non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini iva, nel territorio nazionale.
Pertanto, il caso in esame non rientra nei chiarimenti forniti dalla circolare 36/2010 e i soggetti passivi d’imposta italiani sono tenuti all'"esterometro".
Inoltre, precisa l’Agenzia, lo stesso obbligo dovrà essere adempiuto dai committenti italiani anche all’esito delle trattative in corso per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea.
Infatti, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra Ue – che devono essere documentati con autofattura (articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972) – non è richiesta la forma elettronica di trasmissione via Sistema di interscambio.
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