Ex consigliere regionale residente in Tunisia con assegno vitalizio erogato dalla Regione

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/05/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/05/2026


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Se tale reddito debba essere tassato solo in Tunisia (Stato di residenza), oppure in Italia (Stato della fonte)


La risposta n. 114/2026, tratta il caso presentato da un ex consigliere regionale, residente fiscalmente in Tunisia, iscritto all’Aire, che percepisce un assegno vitalizio erogato dalla Regione italiana a seguito della cessazione della carica.

Il contribuente chiede se tale reddito debba essere tassato solo in Tunisia (Stato di residenza), oppure in Italia (Stato della fonte), secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia‑Tunisia.

Il contribuente ritiene che vitalizio sia assimilabile a una pensione e che quindi rientri nell’articolo 18 della Convenzione, con esclusiva tassazione in Tunisia.

L’Agenzia precisa che per quanto riguarda la natura del vitalizio, l’emolumento per cariche elettive non è una pensione ma un’indennità legata alla cessazione della carica. L’assegno è qualificato dal Tuir come reddito assimilato a lavoro dipendente. Per i soggetti non residenti tali redditi non si considerano prodotti in Italia e di conseguenza non sono imponibili in Italia.

Poiché il reddito non è tassabile in Italia in base alla normativa interna, non è necessario neanche applicare la Convenzione Italia‑Tunisia.

In sintesi, il vitalizio non è una pensione ma un’indennità e, per i non residenti, non è considerato reddito prodotto in Italia. Di conseguenza, nessuna imposta è dovuta in Italia, senza dover applicare la Convenzione internazionale, dovendo essere tassato solo nello Stato di residenza, cioè in Tunisia.

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