Fabbricati D non accatastati: nuovi coefficienti per Imu e Impi 2020
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/06/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/06/2020
Fuori tempo massimo i coefficienti per determinare l'imponibile IMU dei fabbricati D non accatastati
L'Agenzia anticipa i contenuti del provvedimento in corso di pubblicazione in GU
I coefficienti 2020 per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale “D”, non iscritti in catasto, interamente posseduti nell’esercizio d’impresa e distintamente contabilizzate.
L’aggiornamento necessario per il calcolo dell’imposta municipale propria (Imu), in scadenza il 16 giugno come acconto, e dell’Impi, la nuova imposta che si applica alle piattaforme marine.
A stabilire le nuove misure è il decreto 10 giugno 2020 del Mef, in attesa di pubblicazione in Gazzetta.
Per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale viene loro attribuita la rendita, il valore è determinato - alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione - dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti da aggiornare annualmente con un decreto del Mef (articolo 1, comma 736 della legge n. 160/2019).
I coefficienti in questione sono validi, dal 2020, anche per il calcolo dell’Impi, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine, istituita con l’articolo 38 del Dl n. 124/2019, il “collegato fiscale” all’ultima manovra di bilancio.
L’Impi si applica quindi, da quest’anno, alle strutture emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi e sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.
Gli immobili appartenenti alla categoria catastale “D” sono:
- D/1 - Opifici
- D/2 - Alberghi e pensioni
- D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili
- D/4 - Case di cura ed ospedali (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento)
- D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento)
- D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando per le loro caratteristiche non sono comparabili con le unità tipo di riferimento)
- D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/9 - Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi al suolo: ponti privati soggetti a pedaggio
- D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole
Al fine di calcolare il valore dei fabbricati per l’Imu e per l’Impi, dovute per l’anno 2020, i coefficienti da utilizzare -riportati nel decreto 10 giugno del Mef- sono i seguenti:
per l’anno 2020 = 1,01 | per l’anno 2019 = 1,01 | per l’anno 2018 = 1,01 | |
per l’anno 2017 = 1,03 | per l’anno 2016 = 1,03 | per l’anno 2015 = 1,04 | |
per l’anno 2014 = 1,04 | per l’anno 2013 = 1,04 | per l’anno 2012 = 1,07 | |
per l’anno 2011 = 1,10 | per l’anno 2010 = 1,12 | per l’anno 2009 = 1,13 | |
per l’anno 2008 = 1,17 | per l’anno 2007 = 1,21 | per l’anno 2006 = 1,25 | |
per l’anno 2005 = 1,28 | per l’anno 2004 = 1,36 | per l’anno 2003 = 1,40 | |
per l’anno 2002 = 1,45 | per l’anno 2001 = 1,49 | per l’anno 2000 = 1,54 | |
per l’anno 1999 = 1,56 | per l’anno 1998 = 1,58 | per l’anno 1997 = 1,62 | |
per l’anno 1996 = 1,67 | per l’anno 1995 = 1,72 | per l’anno 1994 = 1,78 | |
per l’anno 1993 = 1,81 | per l’anno 1992 = 1,83 | per l’anno 1991 = 1,87 | |
per l’anno 1990 = 1,95 | per l’anno 1989 = 2,04 | per l’anno 1988 = 2,13 | |
per l’anno 1987 = 2,31 | per l’anno 1986 = 2,49 | per l’anno 1985 = 2,66 | |
per l’anno 1984 = 2,84 | per l’anno 1983 = 3,02 | per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,20 |
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