FAQ Dichiarazione imposta soggiorno
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/09/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/09/2022
Sul sito del dipartimento delle Finanze le risposte alle domande frequenti sul tributo locale che, se istituito e riscosso negli anni 2020 e 2021, deve essere dichiarato entro il 30 settembre 2022
A dieci giorni dalla prima scadenza per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno (istituita dal Dl n. 78/2010 e rimodulata dal Dlgs n. 23/2011), relativa agli anni 2020 e 2021, fissata al prossimo 30 settembre, il dipartimento delle Finanze del Mef ha pubblicato sul proprio sito 29 Faq che riassumono e risolvono i dubbi più comuni degli interessati all’adempimento.
Il termine per dichiarare il tributo locale opzionale, che gli enti locali possono scegliere di istituire nei confronti di chi alloggia in strutture ricettive situate sul proprio territorio, è infatti slittato – in via eccezionale causa Covid – di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022. A sancire il differimento, è stato il decreto “Semplificazioni fiscali” (articolo 3, comma 6, Dl n. 73/2022), intervenuto sia sulla disciplina dell’imposta di soggiorno, che affida al gestore della struttura ricettiva la responsabilità del pagamento del tributo e della presentazione della relativa dichiarazione, sia su quella del regime fiscale delle “locazioni brevi”, secondo cui la responsabilità degli adempimenti connessi all’imposta di soggiorno (versamento e dichiarazione) ricade su chi incassa il canone o il corrispettivo per la locazione ovvero che interviene nel pagamento di tali somme, generalmente l’intermediario immobiliare, anche tramite portale telematico (articolo 4, comma 5-ter, Dl n. 50/2017).
A tal proposito, il Df, tra i molteplici chiarimenti, ribadisce proprio tale assunto, precisando che, ai fini dichiarativi, occorre avere presente la situazione: se, ad esempio, ci si trova nell’ambito delle locazioni brevi e l’intermediario incassa il canone, quest’ultimo è responsabile del versamento dell’imposta e, come previsto dalla legge, anche della presentazione della dichiarazione. Tali dati non devono essere dichiarati dal gestore della struttura neppure nel campo esenti. Questo anche nel caso in cui il gestore riscuota parte del tributo personalmente.
Se, invece, c’è stata in parte una gestione diretta e in parte tramite intermediario, anche il gestore ha l’obbligo di presentare la dichiarazione, seppure limitatamente ai soggiorni gestiti direttamente.
Indietro