Fatture non registrate nei termini senza detrazione Iva
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/04/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/04/2025

Secondo l'Agenzia la dichiarazione integrativa, per recuperare l’imposta, può essere utilizzata solo in caso di annotazione tempestiva dei documenti contabili negli appositi registri
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 115 del 17 aprile 2025, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di recupero della detrazione, in caso di omessa registrazione e alle eventuali sanzioni applicabili.
La società che ha ricevuto alcune fatture di acquisto nel 2023, ma non le ha registrate in quell’anno e, per un mero errore materiale, ha omesso di inserire l’Iva detraibile nella dichiarazione annuale, non può più presentare una dichiarazione integrativa per recuperarla, poiché il comportamento non configura un errore rilevante ed essenziale.
Una società, ha ricevuto alcune fatture di acquisto nel 2023, ma non le ha annotate nei registri Iva dell’anno 2023 né nel sezionale Iva relativo alle fatture ricevute in quell’anno. Dichiara, invece, di averle registrate nel 2024 entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2023.
La società sostiene che, pur essendo l’imposta detraibile, questa non è stata inserita nella dichiarazione 2023 per mero errore materiale: chiede quindi come procedere per recuperarla e quali sanzioni potrebbero applicarsi.
La norma
L’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) stabilisce che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto si è formato, purché siano rispettate le condizioni di legge.
L’articolo 25, comma 1, dello stesso decreto, impone poi, al contribuente, di annotare in un apposito registro le fatture di acquisto o importazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, e comunque prima della liquidazione periodica.
In altri termini, dal dettato normativo, l’Agenzia rimarca che il diritto alla detrazione si perfeziona nel momento in cui si verificano due condizioni:
- l’avvenuta esigibilità dell’imposta;
- e il possesso di una fattura valida.
Ricorda inoltre che, con la circolare n. 1/2018, ha chiarito che il termine per esercitare la detrazione decorre dal momento in cui si verificano entrambe le condizioni e può essere esercitato al massimo entro la data di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui tali condizioni si sono verificate.
Sempre sulla scorta delle disposizioni di legge – continua – se il contribuente ha ricevuto e registrato la fattura, ma ha omesso di esercitare tempestivamente il diritto alla detrazione, può ricorrere alla presentazione di una dichiarazione integrativa (articolo 8, comma 6-bis, Dpr n. 322/1998), entro i termini di decadenza stabiliti dall’articolo 57 del decreto Iva (generalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria).
La conclusione
Ciononostante, nel caso in esame, la società aveva le fatture di acquisto del 2023, con Iva esigibile e detraibile nello stesso anno, ma ha omesso di registrarle e di detrarre l’imposta entro i termini previsti, rinunciando così definitivamente al diritto di detrazione.
Di conseguenza, non può più presentare una dichiarazione integrativa per recuperarla, poiché il comportamento non configura un errore rilevante ed essenziale.
A supporto della conclusione anche la Corte di giustizia europea, la quale in varie occasioni ha ribadito che il diritto alla detrazione, pur se con qualche eccezione, va esercitato nel periodo in cui l’Iva diventa esigibile.
In sostanza, sia la normativa che la giurisprudenza evidenziano che il contribuente deve rispettare i termini di registrazione e detrazione, e in caso di violazioni, sono applicabili sanzioni, comunque ravvedibili (articolo 13, Dlgs n. 472/1997) che vanno da 250 a 2mila euro.
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