Focus sul divieto di compensazione con cartelle sopra i 100mila euro

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/07/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/07/2024


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L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/2024, ha chiarito nel dettaglio quali sono i debiti esclusi dal calcolo del tetto massimo oltre il quale è precluso l’accesso all’istituto


Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 sono state fornite le prime istruzioni operative su questa e altre novità in tema di compensazioni, introdotte dall’articolo 1, commi da 94 a 98, della legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) e dall’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto “Agevolazioni” (decreto-legge n. 39/2024).

Nel dettaglio, l’accennato giro di vite messo in atto dal legislatore - previsto dall’articolo 37, comma 49-quinquies del Dl n. 223/2006, inizialmente introdotto dall’art. 1, comma 94, lett. b), della legge di bilancio 2024 e poi riformulato dall’art. 4, comma 2, del decreto “Agevolazioni” - riguarda tutti i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate, comprese le somme oggetto degli atti di recupero, per importi complessivamente superiori a 100mila euro.

In presenza di questi carichi, che assumono rilevanza al ricorrere di talune condizioni normativamente previste, ai predetti contribuenti non è consentito avvalersi della compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, fatta eccezione per i crediti Inps e Inail di cui alle lettere e), f) e g) di tale disposizione.

Individuazione dei carichi rilevanti ai fini della soglia di 100mila euro
In forza di quanto stabilito dal nuovo comma 49-quinquies dell’articolo 37 del Dl n. 223/2006, gli importi iscritti a ruolo o relativi a carichi affidati all’agente della riscossione concorrono al raggiungimento della citata soglia di 100mila euro a condizione che, per gli stessi:

  • sia scaduto il termine di pagamento del debito
  • non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere
  • non siano in corso piani di rateazione.

Ciò vuol dire che, ad esempio, qualora un contribuente abbia a suo carico due ruoli di importo pari, rispettivamente, a 110milaeuro e a 50mila euro (e dunque complessivamente superiori alla soglia di 100mila euro), ma il primo di questi sia oggetto di un piano di rateazione per il quale non sia intervenuta alcuna decadenza, tale ruolo non rileverà ai fini del computo dei carichi che determinano l’eventuale superamento della predetta soglia, con la conseguenza che non scatterà nei suoi confronti l’inibizione alla compensazione introdotta dalla novella legislativa.

Come si evince dalla relazione tecnica al disegno di legge di approvazione relativo al decreto “Agevolazioni”, la scelta di non includere tra i carichi che concorrono al raggiungimento della soglia quelli che sono interessati da una rateazione per la quale non sia intervenuta alcuna decadenza risponde alla finalità di incentivare i contribuenti “a proseguire con il pagamento o a richiedere un nuovo piano di rateazione o, infine, a estinguere, anche parzialmente, i medesimi debiti in carico all’agente della riscossione per potersi avvalere della facoltà di compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Importanti precisazioni vengono rese anche in merito all’individuazione del momento in cui il debito può ritenersi scaduto – con conseguente inclusione fra quelli da considerare per il raggiungimento del tetto stabilito - evidenziando che, in caso di importi iscritti a ruolo, è determinante il termine di pagamento della cartella ricevuta in notifica dal contribuente, mentre in caso di accertamenti esecutivi emessi ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Dl n. 78/2010, assume rilevanza, ordinariamente, il decorso del trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli accertamenti medesimi.

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