Gestori di piattaforme online invio dati al 15 febbraio

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/02/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 14/02/2024


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La comunicazione Dac7, come precisato dall’Agenzia nella risposta a una Faq, riguarda tutti i venditori che svolgono “attività pertinenti”, quindi anche le operazioni nazionali


Scadenza per i gestori delle piattaforme online al 15 febbraio per comunicare all’Agenzia delle entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate attraverso i loro siti e app nel 2023.

Il termine per l’invio, inizialmente fissato al 31 gennaio, è stato poi prorogato da un provvedimento dell’Agenzia per garantire più tempo ai gestori in fase di prima applicazione della misura.

L’adempimento comunicativo riguarda tutte le attività di e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto, per cui i venditori che utilizzano la piattaforma digitale percepiscono un corrispettivo.

La disciplina è stata definita dal decreto legislativo n. 32/2023, in attuazione della direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (Direttiva “Dac 7”) che ha previsto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.

Sono tenuti a trasmettere le informazioni sulle vendite i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo). Una volta ricevuti i dati il fisco li condividerà con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelli sui venditori residenti in Italia.

A regime, l’invio delle informazioni dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione, per cui lo slittamento al 15 febbraio riguarda solo i dati 2023.

Sul sito dell’Agenzia è disponibile un’apposita sezione dedicata allo scambio automatico di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme (Dac7), contenente anche le Faq con alcune precisazioni a singoli quesiti.

Con una risposta, in particolare, viene chiarito che è necessario comunicare anche le operazioni nazionali. Secondo l’Agenzia, infatti, “la comunicazione DAC7 è dovuta in relazione a tutti i Venditori che svolgono Attività pertinenti mediante una Piattaforma gestita da un soggetto tenuto alla comunicazione indipendentemente dal carattere transfrontaliero delle attività svolte”.

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