GIUSTIFICATA L'ASTENSIONE DAL LAVORO IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 18/12/2005

Autore: Non Definito . Fonte: Guida al Lavoro nr. 50 del 16/12/2005 pag. 30




Con la sentenza n. 21479/2005, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si pronuncia sull'opponibilità dell'eccezione di inadempimento da parte del lavoratore.

Il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per giusta causa o giustificato motivo, se il mancato o incompleto adempimento del lavoratore è giustificato dalla mancata adozione delle misure di sicurezza, e se il dipendente prima dell'inadempimento ha comunicato al datore di lavoro le misure necessarie per la tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori.
La necessità delle predette misure deve essere evidente, accertata o accertabile.
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