GUIDA ALLE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ'
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/12/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/12/2019
Cosa sono le comunicazioni di irregolarità? Cosa fare? I termini per correggere gli errori, Dove chiedere informazioni
Tutte le risposte nella guida aggiornata pubblicata nella sezione “l’Agenziainforma” del sito internet delle Entrate.
La guida mette in rilievo, anzitutto, le modalità da seguire sia nel caso in cui il contribuente condivida le contestazioni contenute nella comunicazione di irregolarità, sia quando non sia d’accordo con quanto riportato nell’avviso.
In particolare, nel caso di comunicazioni relative ai controlli automatici, il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione del 10%, invece di quella ordinaria del 30% che gli verrebbe richiesta con la cartella di pagamento. Nel caso di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli formali, oltre a imposta e interessi è dovuta una sanzione del 20%, cioè ridotta a 2/3 di quella ordinaria.
Alle comunicazioni di irregolarità può aggiungersi quella relativa alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, arretrati), che è l’operazione con la quale l’Agenzia determina l’imposta dovuta su questa tipologia di redditi. Quando emergono somme da versare, il contribuente riceve, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento senza sanzioni e interessi.
La guida, inoltre, descrive come dilazionare il debito tributario riportato nella comunicazione. Sono possibili al massimo otto rate trimestrali per importi fino a 5mila euro; la rateazione sale fino a venti rate trimestrali per importi superiori ai 5mila euro. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Il contribuente decade dalla rateazione quando non paga la prima rata entro il termine indicato nell’avviso oppure, per quanto riguarda la rata diversa dalla prima, se non paga entro la scadenza di quella successiva.
Un interessante punto chiarito dalla pubblicazione riguarda le disposizioni che regolano il carente o tardivo versamento rateale. In particolare, dal 2015 non c’è decadenza dalla rateizzazione in caso di lieve inadempimento dovuto a insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, non maggiore di 10mila euro. Allo stesso modo non viene meno la possibilità di rateizzare per un lieve ritardo, ossia un versamento non superiore a sette giorni, nel caso della prima rata, o entro il termine di pagamento della rata successiva, per le rate dalla seconda in poi.
La guida fornisce, infine, altre due importanti precisazioni. La prima è che nelle ipotesi di lieve inadempimento è possibile evitare l'iscrizione a ruolo. Nel caso di insufficiente versamento, occorre pagare, a titolo di ravvedimento, entro la scadenza della rata successiva o entro 90 giorni, in caso di ultima rata, la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, se la carenza è lieve. Quando invece si tratta di lieve ritardo, si versano solo gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta. La seconda indicazione è che tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno vengono sospesi i termini di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute.
Da ricordare: le comunicazioni di irregolarità non sono dei veri e propri atti impositivi e, pertanto, non possono essere impugnate dinanzi alle Commissioni tributarie. Chi ha necessità di fornire elementi diversi, rispetto a quanto riportato nella comunicazione, può farlo, nel caso di controllo automatizzato, rivolgendosi direttamente a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate. Se, invece, la comunicazione è emessa dopo il controllo formale, il contribuente deve rivolgersi direttamente all’ufficio di competenza che l’ha inviata.
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