Holding alla prova dell’imponibile Ires
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/08/2019
Autore: Piazza Marco Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/08/2019
Il nuovo articolo 162-bis del TU ha in gran parte realizzato l’intento di fornire una precisa definizione fiscale del concetto di «società di partecipazione», ci sono ancora casi di difficile inquadramento.
le capogruppo di banche, di Sim e società di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui all’articolo 162-bis, comma 1, lettera a), n. 1) – tenute a redigere il bilancio secondo gli schemi di Banca d’Italia – sono sempre intermediari finanziari anche se il loro attivo non è prevalentemente investito in partecipazioni (Assonime, circolare 16 del 2019, pag. 34 e 37);
i soggetti ex art. 162-bis, c. 1, lett. a), n. 4 e dalla successiva lettera b) anche non capogruppo, che detengono partecipazioni in banche, Sim e società che concedono finanziamenti al pubblico, nonché quelli che detengono partecipazioni di controllo e non, in altri «intermediari finanziari», sono considerati intermediari finanziari se esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, anche se non redigono il bilancio secondo secondo i dettami di Banca d’Italia;
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