Il codice Rex facilita le esportazioni in Uk
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/01/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 22/01/2021
Si evita l’applicazione dei dazi a destinazione
Con una Faq 2 pubblicata sul sito, l’agenzia Dogane e Monopoli chiarisce la portata della circolare 49/D/20, gli esportatori già registrati al sistema unionale Rex devono utilizzare il relativo identificativo per esportare in Uk merci preferenziali Ue.
Questo consente di evitare l’applicazione dei dazi a destinazione.
2. Alla luce dell'accordo commerciale di cooperazione tra UE e UK quali adempimenti consentono la non applicazione del dazio nel Regno Unito alle merci di origine UE ivi esportate?
R. Devono essere soddisfatti i requisiti stabiliti dalle regole di origine di cui al Titolo I Capitolo 2 parte II dell'accordo. Nel dettaglio:
- la merce esportata deve soddisfare i requisiti per ottenere l'origine UE secondo le regole meglio chiarite nel seguente link: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/guida-rapida-al-lavoro-con-le-norme-di-origine;
- la merce esportata deve essere spedita direttamente in UK;
- l'esportatore deve fornire una valida attestazione di origine all'importatore UK. A tal fine l'Unione Europea richiede che l'esportatore unionale sia registrato nel sistema REX (per spedizioni di valore fino a 6.000 euro l'attestazione di origine può essere apposta direttamente in fattura). Specularmente, per ottenere la non applicazione del dazio alle importazioni di merce con origine UK l'esportatore dovrà indicare un numero identificativo previsto dalle regole UK che secondo le indicazioni fornite da UK sarà un codice EORI.
Nelle more dell'introduzione della nuova piattaforma unionale REX, tenuto conto dei tempi attualmente necessari per la registrazione in questione, gli operatori economici non ancora registrati su REX potranno indicare nella dichiarazione allegata alla circolare 49/2020 il codice EORI unitamente al proprio indirizzo completo da inserire nel campo "luogo e data", salvo l'aggiornamento del dato non appena ottenuto il codice di registrazione (come richiesto dal Regno Unito nel documento The Trade and Cooperation Agreement (TCA): detailed guidance on the rules of origin (V. 1.0) pubblicato in data 29.12.2020 sul proprio sito istituzionale)
Si rammenta che la conoscenza dell'origine unionale dimostrata dall'importatore UK rappresenta una ulteriore condizione per la attestazione in questione (cfr. art.18 comma 2 lettera B della sezione 2 parte 2 dell'Accordo).
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