Il contributo unificato "tributario" anche per gli atti presupposti

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/11/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/11/2022


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Il ricorso avverso l'intimazione di pagamento coinvolge necessariamente anche le cartelle prodromiche e presupposte, quindi si paga in base al valore di tutti gli atti impugnati


Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sentenza n. 4011 del 20 settembre 2022, stabilisce che, in ipotesi di ricorso cumulativo, ai fini del contributo unificato, il contribuente deve prendere a riferimento per il pagamento ogni singolo tributo contenuto negli atti di accertamento di cui si chiede l'annullamento e, quindi, il valore dei singoli atti impugnati.
Pertanto, il calcolo del contributo per il processo tributario è differente rispetto al processo civile.

Una srl ricorreva avverso un avviso di irrogazione di sanzioni, nonché del contributo unificato non versato, emesso dal Mef, a seguito di insufficiente pagamento di detto contributo su un ricorso depositato nella Ctp di Roma, dichiarando di avere versato, a tale titolo, il massimo (1.500 euro), dovuto per controversie superiori a 200mila euro.
In particolare, la società affermava che l'atto impugnato fosse costituito so1o dall'intimazione di pagamento e non già dalle cartelle esattoriali sottostanti.

Dal canto suo, l’ufficio opponeva la legittimità dell'imposizione, poiché il ricorso avverso l'intimazione di pagamento coinvolgeva necessariamente anche le cartelle prodromiche e presupposte, parametrandosi il contributo unificato sul valore di tutti gli atti oggetto di impugnazione. In questo senso, il Mef sosteneva che il valore della lite, per il contributo unificato, fosse stabilito in base a tutti gli atti impugnati: in sostanza, il contributo unificato si estendeva agli atti presupposti.

La Commissione di primo grado, ritenuto che, a norma dell'articolo 14, comma 3 bis, del Dpr 115/2002, il valore della lite riguardava ciascun atto impugnato e che, nel caso in questione, l'atto era costituito da un'intimazione di pagamento, che non poteva non essere posta in relazione con le cartelle esattoriali notificate al contribuente, rigettava il ricorso.
In seguito al gravame della società, con cui la compagine insisteva che il ricorso in questione riguardasse un solo atto – ossia l'intimazione di pagamento, di valore superiore a 200mila euro, che costituiva l'unico atto impugnato – chiedeva, in riforma della sentenza resa dal giudice di prime cure, che venisse dichiarata la nullità dell'avviso impugnato.

La sentenza

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio concorda con la prospettazione ministeriale, premettendo che l'articolo 12, comma 2, del Dlgs 546/1992, dispone che, per valore della lite, si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
Ebbene, continua il Collegio, quando l'impugnazione riguarda una pluralità di atti, il calcolo del valore è disciplinato dall'articolo 14, comma 3 bis, del Dpr 115/2002, il quale dispone che, nei processi tributari, il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello, ai sensi del richiamato articolo 12.
Il suddetto criterio, tra l’altro, è stato confermato sia dalla Corte di giustizia Ue, la quale ha stabilito che esso non contrasta con i principi dell'Unione europea (cfr sentenza del 6 ottobre 2015, Causa C-61/14), sia dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 68/2016, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3 bis, del Dpr 115/2002, ritenendo legittimo, in caso di ricorso cumulativo, il calcolo del contributo unificato sul valore dei singoli atti impugnati e non sul valore complessivo degli stessi.

Per completare il quadro della giurisprudenza di riferimento, la Corte tributaria fa pure riferimento all’ordinanza della suprema Corte n. 16284/2021, con cui il Collegio di legittimità ha chiarito che, con riferimento al processo tributario, ben possono applicarsi diversi criteri di determinazione quantitativa del contributo unificato, rispetto al procedimento civile; nel primo, infatti, il valore della lite è rappresentato dal valore del tributo contenuto nell'atto oggetto di impugnativa, a differenza del giudizio civile, che si basa sul valore della domanda.

Ne consegue, per la Cassazione, che, in ipotesi di ricorso cumulativo, ai fini del contributo unificato, il contribuente deve prendere a riferimento per il pagamento ogni singolo tributo contenuto negli atti di accertamento di cui si chiede l'annullamento e, quindi, al valore dei singoli atti impugnati.
In definitiva, essendo nel caso in esame l'atto impugnato un’intimazione di pagamento, esso non può non essere posto in relazione con gli atti che ne sono il presupposto, ovvero le cartelle di pagamento già al contribuente notificate, alle quali si estende l'impugnazione dell'intimazione.

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