Il dossier completo evita le sanzioni sulle rettifiche dei prezzi di trasferimento
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/02/2019
Autore: Piazza Marco Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/02/2019
Quesito a Telefisco 2019 sulle condizioni a cui la documentazione dei prezzi di trasferimento è idonea ai fini dell'accesso alla «penalty protection»
Gli articoli 1, c. 6, e 2, c. 4- ter, del decreto legislativo n. 471/97 prevedono che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni transfrontaliere fra società dello stesso gruppo la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso della verifica, il contribuente produca documentazione (organizzata secondo il provvedimento 29 settembre 2010) idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
La predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento deve essere comunicata barrando l'apposita casella contenuta nel quadro RS della dichiarazione (RS106 nel modello Redditi SC).
L'articolo prosegue sui requisiti di idoneità della documentazione.
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