Il prospetto «Aiuti di Stato» va compilato per competenza
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/10/2019
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/10/2019
Resta il buio sulla compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” nei modelli Redditi 2019
Ancora nessun chiarimento sulla compilazione in dichiarazione dei righi (righi RS401 e RS402) e Irap 2019 (righi IS201 e IS202).
con l'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), art. 52 della legge 234/12, e al regolamento approvato con decreto dello Sviluppo economico 115/17.
si distinguono due tipologie di aiuti:
- quelli soggetti a un procedimento di concessione (disciplinati dagli articoli 8 e 9);
- quelli non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10.
Il prospetto inserito in dichiarazione serve a completare il RNA per quelli importi che gli enti preposti non possono inserire, per mancanza di informazioni.
Da tener presente che non si deve replicare esattamente quanto già inserito nella nota integrativa ai sensi dell’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 124/17.
Il prospetto dei modelli Redditi e Irap non ha alcuna soglia minima di indicazione contrariamente ai 10mila euro annui previsti per i bilanci, inoltre il principio non è quella di “cassa” ma quello di “competenza”, nel senso che occorre indicare gli aiuti i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione.
Viste le istruzioni Non dovrebbero indicarsi gli sgravi contributivi o altri benefici di natura previdenziale o assistenziale.
No essendo aiuto di Stato o de minimis non vanno indicate le agevolazioni ACE, super o iper-ammortamento, patent box e il credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Non vanno nemmeno il contributo GSE e il credito d’imposta per il “caro petrolio” (art. 61 del DL. 1/12).
Si indicano:
- il “bonus alberghi” (decreto legge 83/14 – codice 999)
- e i vari aiuti de minimis, es. il credito d’imposta per gli esercenti impianti distribuzione carburante (art. 1, c. 924, legge 205/17) e per il recupero dei contributi Ssn (art. 1, c. 103, legge 266/05)
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