Imposta sostitutiva cripto-attività base imponibile con franchigia
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/05/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/05/2025

faq dell’Agenzia precisa che se nella dichiarazione dei redditi dello scorso anno la soglia “esente” non è stata applicata è possibile il rimborso
Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività scontano un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 26 per cento.
Per il calcolo della base imponibile è riconosciuta una franchigia di 2mila euro sulla somma realizzata nell’anno.
Nel caso in cui il contribuente non abbia applicato la franchigia nella dichiarazione 2024 per i redditi 2023, può chiedere il rimborso della maggiore imposta sostitutiva versata.
A precisarlo è una faq del 30 aprile 2025, sul sito dell’Agenzia delle entrate, negli spazi dedicati alle domande più frequenti poste dai contribuenti riguardanti sia il modello 730/2025 che il modello Redditi 2025.
Il quesito riguarda, in generale, le modalità di tassazione delle entrate connesse alle cripto-attività realizzate dalle persone fisiche.
L’Agenzia, per maggiore chiarezza, fornisce un esempio pratico in merito all’utilizzo della franchigia: se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un valore di 2.500 euro, la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva del 26%, determinata compilando la specifica sezione del quadro T del modello 730/2025 o del quadro RT del Modello Redditi 2025 PF, ammonterà a 500 euro ossia corrisponderà all’importo eccedente la franchigia. Se la franchigia non è stata applicata nella dichiarazione dei redditi 2024 (anno d’imposta 2023) il contribuente può richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.
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