Imposta sui servizi digitali, la circolare 3/2021 per gli operatori

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/03/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/03/2021


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I chiarimenti interpretativi in relazione, tra l’altro, agli ambiti applicativi, alle modalità di calcolo della base imponibile, ai criteri di geolocalizzazione


Quali sono i soggetti interessati, come leggere il criterio di geolocalizzazione e in che modo definire i ricavi effettivamente imponibili? Sono alcuni degli interrogativi a cui la circolare 3/E, del 23 marzo 2021, fornisce le risposte e le indicazioni attese dalle aziende e dagli operatori interessati dalla nuova normativa riguardante l’imposta sui servizi digitali (Isd).

In particolare, il documento di prassi, a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale di ieri del decreto “Sostegni” (Dl n. 41/2021), illustra importanti chiarimenti interpretativi in relazione all’ambito di applicazione dell’imposta, agli oneri strumentali e contabili, ai rimborsi. Con un capitolo dedicato alle convenzioni contro le doppie imposizioni e alla deducibilità dell’Isd.
 
La circolare fa seguito al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio scorso, in cui  si è tenuto conto dei numerosi contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica sulla prima bozza del provvedimento, conclusa il 31 dicembre 2020.
 
Cos’è l’imposta sui servizi digitali
Introdotta dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 35-50, legge n. 145/2018), è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, l’imposta è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia. Il versamento dell’imposta avverrà a partire dal 2021 in relazione ai servizi digitali prestati nel 2020.
 
Ambito di applicazione
La circolare fornisce indicazioni per l’individuazione della platea dei soggetti interessati dall’imposta, rendendo chiarimenti in merito all’applicazione delle soglie dimensionali, della nozione di impresa e della definizione di gruppo. È, inoltre, approfondito l’ambito di applicazione oggettivo, con particolare riferimento al contenuto di ciascuno dei servizi digitali assoggettati ad imposta: (i) veicolazione di pubblicità mirata, (ii) messa a disposizione di interfacce digitali che mettono in contatto gli utenti favorendone l’interazione o facilitando la fornitura diretta di beni o servizi, (iii) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale. Inoltre, viene delineato il perimetro dei servizi esclusi.
Per facilitare la corretta individuazione dei servizi inclusi e di quelli esclusi, vengono rappresentate una serie di fattispecie esemplificative.
 
Criteri di geolocalizzazione e base imponibile
Coerentemente con l’obiettivo che ha ispirato l’introduzione dell’imposta, ossia quello di tassare i ricavi derivanti dalla monetizzazione dei contributi forniti dagli utenti che si trovano nel territorio dello Stato, la circolare affronta il tema della geolocalizzazione per  determinare la proporzione di ricavi imponibili in Italia. La circolare, inoltre, illustra le modalità di determinazione della base imponibile e di eliminazione di eventuali fenomeni di imposizione “a cascata” che potrebbero generarsi in relazione a modelli di business che coinvolgono più soggetti passivi d’imposta nell’erogazione di uno stesso servizio imponibile.
 
Oneri strumentali e solidarietà
La circolare esamina nel dettaglio gli adempimenti ai quali sono tenuti i soggetti passivi dell’imposta, trattando degli obblighi di identificazione, di versamento (entro il 16 maggio di ciascun anno), di dichiarazione (entro il 30 giugno di ciascun anno), e illustrando le modalità di fruizione del rimborso. Viene, inoltre, approfondito il ricorso all’istituto della designazione, che consente di delegare a una consociata l’adempimento degli oneri strumentali. In tale ambito, è esaminato il rapporto tra la responsabilità solidale della società designata e la solidarietà passiva gravante sulle consociate residenti in Italia.
 
Contabilità e sanzioni
La circolare precisa che l’obbligo di un’apposita contabilità, previsto dalla legge di bilancio 2019, viene assolto con la tenuta del Prospetto analitico e della Nota esplicativa, redatti secondo l’Allegato 1 al provvedimento del 15 gennaio, entro il termine di versamento dell’imposta. In considerazione delle potenziali difficoltà e delle obiettive condizioni di incertezza riscontrabili in sede di prima applicazione degli obblighi contabili, per il primo anno d’imposta, eventuali irregolarità o errori commessi in sede di trasmissione e compilazione dei dati richiesti non danno luogo all’applicazione delle sanzioni (articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente).

Convenzioni contro le doppie imposizioni e deducibilità dell’imposta
La circolare n. 3/2021 ricorda che "in presenza di un Trattato, la norma convenzionale prevale sull’eventuale disposizione interna contrastante, proprio in ragione della rinuncia al potere impositivo operata dagli Stati in sede negoziale. Per tale motivo, occorre verificare se l’introduzione dell’imposta sui servizi digitali possa, in qualche modo, confliggere con gli accordi internazionali dando luogo a fenomeni di doppia tassazione in contrasto con gli impegni internazionali assunti da parte italiana". Dalla natura di imposta indiretta della digital tax deriva che essa non rientra nell’ambito applicativo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Ciò comporta, quindi, che l’eventuale assoggettamento dei medesimi ricavi a imposte sui servizi digitali applicate sia dall’Italia sia da altri Stati, in virtù delle rispettive normative nazionali, non attribuisce al soggetto passivo un diritto al riconoscimento del credito d’imposta anche in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni. In quanto imposta indiretta, l'Agenzia ritiene che possa essere portata in diminuzione dal reddito complessivo del soggetto passivo ai fini Ires, nell’esercizio in cui avviene il relativo pagamento, nonchè che sia deducibile dalla base imponibile Irap, se rientrante in una voce che concorre alla determinazione del valore della produzione netta del soggetto passivo.

Il documento, dunque, offre una visione completa ed esaustiva sulla nuova imposta, facilitata dalla suddivisione degli argomenti per aree tematiche omogenee, sulla base del contenuto delle singole disposizioni della norma primaria e del provvedimento.

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