Imposta sui servizi digitali le regole attuative

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/01/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 19/01/2021


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Per il primo anno, rimandato al 16 marzo 2021 il termine per effettuare, con modello F24, il primo versamento, mentre c’è tempo fino al prossimo 30 aprile per la dichiarazione relativa al 2020


Sono state definite, con il provvedimento del 15 gennaio 2021, le regole operative dell’imposta sui servizi digitali, introdotta dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 35 a 50, legge n. 145/2018) e modificata dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 678).

Il provvedimento, previsto dall’articolo 1, comma 46 del Bilancio 2019, in dieci step stabilisce come determinare la base imponibile e l’imposta, quali sono i ricavi esclusi, i criteri di collegamento con il territorio dello Stato e gli obblighi contabili connessi all’imposta sui servizi digitali, oltre alle modalità per il relativo versamento e per l’invio della dichiarazione annuale. Il documento di prassi recepisce, inoltre, quanto stabilito dal Dl n. 3/2021, pubblicato nella Gu n. 11 di ieri, 15 gennaio 2021, in base al quale per la prima applicazione dell’imposta il termine del versamento slitta al 16 marzo 2021, mentre quello per inviare la dichiarazione annuale al prossimo 30 aprile, mentre i termini ordinari per gli anni successivi saranno rispettivamente il 16 febbraio e il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.

La norma, in vigore dal 1° gennaio 2020, prende le mosse dalla proposta della direttiva Com (2018) 148 final, presentata nell'ambito di un pacchetto di misure per la tassazione equa dell’economia digitale predisposto dalla Commissione Ue in attesa di soluzioni definitive di carattere internazionale.
Il nuovo tributo è pari al del 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali, realizzati da esercenti attività d’impresa, anche non residenti, che nel corso dell'anno solare precedente realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia.

Per cominciare il provvedimento fa chiarezza sulle definizioni utilizzate che circoscrivono soggetti, servizi e operazioni interessate dalla digital tax. Una volta precisato che l’imposta si applica alla fornitura dei servizi digitali, il documento elenca dettagliatamente le numerose ipotesi di esclusioni dalla tassazione.
Messi a punto ambiti oggettivi e soggettivi dell’imposta, il passaggio successivo è la determinazione del quantum da pagare e della base imponibile. L’aliquota, come abbiamo già visto, è del 3%, e va applicata ai ricavi imponibili percepiti nell’anno solare al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette. Il totale dei ricavi imponibili è determinato dal prodotto del totale dei ricavi ovunque realizzati da ciascun soggetto passivo dell’imposta per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.

Considerati i servizi in questione, è di particolare rilevanza l’individuazione dei criteri di collegamento della prestazione con il territorio dello Stato. In particolare, un corrispettivo è in Italia imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato, attraverso il dispositivo utilizzato, nel territorio dello Stato, ma sono molte le varianti che portano a tale conclusione e il documento ne fa una dettagliata descrizione. Semplificando molto, l’utente si considera localizzato in Italia se, per esempio, la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio nello Stato, se utilizza un dispositivo per accedere all’interfaccia digitale e conclude delle operazioni su tale interfaccia o nei casi in cui disponga di un conto che gli consenta di accedere all’interfaccia digitale e questo conto è stato aperto utilizzando un dispositivo localizzato in Italia. La localizzazione viene determinata sulla base dell’indirizzo IP del dispositivo o facendo ricorso a qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi dell’imposta che consenta la sua geolocalizzazione.

Non potevano mancare gli appuntamenti in cassa. L’imposta deve essere versata, tramite modello F24, entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati incassati i ricavi imponibili. Fa eccezione il primo anno di applicazione (ovvero il 2020), per il quale il Dl n. 3/2021, come anticipato, rimanda il pagamento al 16 marzo 2021.
Il pagamento va eseguito tramite modello F24 con i codici tributo che l’Agenzia fornirà con una separata risoluzione, ma i non residenti che non dispongono di conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento tramite modello F24, possono effettuare il versamento con bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.

Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, la dichiarazione annuale web tax deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello dei corrispettivi imponibili. Anche in questo caso il primo anno fa eccezione: la dichiarazione relativa al 2020 può essere presentata fino al 30 aprile 2021, secondo quanto previsto dal Dl n. 3/2021. Il modello da utilizzare sarà approvato con un separato provvedimento del direttore delle Entrate.

Per quanto riguarda gli obblighi strumentali ai fini del versamento dell’imposta e della dichiarazione, i contribuenti residenti utilizzano il proprio codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria italiana, mentre i non residenti, che non sono in possesso del codice fiscale, devono richiederne l'attribuzione all'Agenzia delle entrate, servendosi degli appositi modelli. Se poi si tratta di operatori stabiliti in uno Stato non collaborativo e senza stabile organizzazione in Italia, è necessario nominare un rappresentante fiscale nel Italia. Definito anche come, ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, debba avvenire la designazione di una società del gruppo.

Nero su bianco anche gli obblighi contabili che i soggetti passivi sono tenuti a rilevare mensilmente e annualmente, i prospetti analitici da redigere, la documentazione da tenere e le modalità di conservazione. Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili devono essere indicati nel “Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 1) e le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione, denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 2) da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione.
In termini di responsabilità solidale, il provvedimento stabilisce, inoltre, che i residenti, anche non soggetti passivi dell’imposta, che alla fine dell’anno in cui sono realizzati i ricavi imponibili appartengono allo stesso gruppo dei soggetti passivi non residenti, diversi da quelli stabiliti in uno Stato non collaborativo e privi di una stabile organizzazione in Italia, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per il versamento dell’imposta dovuta.

Il rimborso dell’eccedenza d’imposta versata deve essere chiesto in occasione della dichiarazione annuale. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di dichiarazione per la restituzione del tributo deve essere presentata apposita istanza, per i soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it.
Sempre riguardo alla richiesta di rimborso, e per i soggetti passivi stabiliti in Stati non collaborativi senza stabile organizzazione in Italia, l’istanza deve essere presentata dal loro rappresentante fiscale e nel caso di operatori appartenenti a un gruppo, che si sono avvalsi della facoltà di nominare una “rappresentante” la richiesta è presentata dalla società designata.
Infine, se il contribuente sceglie di non avvalersi più del rappresentante fiscale o della società designata che ha effettuato il versamento dell’imposta per suo conto, la richiesta di rimborso può essere presentata, con le stesse modalità, dall’interessato al diritto alla restituzione dell’eccedenza.

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