Imposte di registro e ipocatastali per esproprio di terreni

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/11/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 23/11/2022


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L’analisi su una serie di pronunce sull’accordo fra espropriante ed espropriando per trasferire l'immobile sul quale è stata avviata la procedura di espropriazione per pubblica utilità


I trasferimenti immobiliari, che avvengono nell’ambito di una procedura espropriativa a favore di agenzie regionali, scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria. In relazione a tale fattispecie non è applicabile l’esenzione da imposta prevista dall’articolo 57, comma 8 del Tur. Questi principi sono stati espressi dalla Corte di cassazione con le ordinanze n. 29698, 29701, 29702, 29705, 29706, 29708 dell’11 ottobre 2022.
 
Al riguardo, occorre premettere che la norma sopra richiamata, relativamente agli atti di espropriazione per pubblica utilità e ai trasferimenti coattivi della proprietà o di diritti reali di godimento, dispone che:

  • l’imposta è dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente
  • l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.


L’esenzione riguarda anche il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, per effetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 10 del Dlgs n. 347/1990.
Nei casi esaminati con le ordinanze sopra indicate, dopo l’avvio di una procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche, le parti avevano stipulato alcuni atti di “cessione volontaria” di terreni. In tali atti, quale acquirente era intervenuta un’Agenzia regionale per la difesa del suolo.

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