Imu entro il 16 dicembre il saldo 2024

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/12/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 14/12/2024


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L'imposta è dovuta nello stesso anno in cui matura il presupposto impositivo, proporzionalmente ai mesi di possesso, può essere versata in due rate il 16 giugno e il 16 dicembre


Il 16 dicembre scade il termine per versare il saldo Imu 2024, comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata versata a giugno.

Il versamento può essere effettuato con il modello F24, bollettino postale (anche online) o attraverso la piattaforma PagoPA, applicando le aliquote approvate dal Consiglio comunale e pubblicate sul sito del Mef.

Per il versamento con F24 dovranno essere utilizzati, a seconda dei casi, i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 35/2012, la risoluzione n 53/2012 e la risoluzione n. 33/2013.

Il pagamento tramite bollettino postale deve essere effettuato distintamente per ogni Comune sul cui territorio sono situati gli immobili.

L’appuntamento del 16 dicembre potrebbe non interessare se si è provveduto a versare in un’unica soluzione entro lo scorso 17 giugno (il 16 era domenica) ipotesi assai rara.

Riepilogo IMU

L’Imposta municipale propria, introdotta, in via sperimentale nel 2012 in sostituzione dell’Ici, attualmente è disciplinata dall’articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) ed è applicata in tutti i Comuni italiani, fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Perché e per chi

L’Imposta municipale unica, o più semplicemente l’Imu, è dovuta, in via generale, per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Sono escluse le abitazioni principali (e assimilate) salvo quelle appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), in pratica abitazioni di lusso.

A pagare il tributo è il possessore dell’immobile, ossia il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile. L’Imu è dovuta, inoltre, dal genitore assegnatario della casa familiare, dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali, dal locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in leasing.

In presenza di più soggetti passivi per lo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

Niente IMU, invece, per l’occupante.

La base imponibile

Per calcolare l’Imu occorre, innanzitutto, definire la base imponibile, costituita dal valore dell’immobile. In particolare:

  • per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
  •              Tipo immobile  Moltiplicatore
     categoria A (esclusa la A/10)       160
     categoria A/10         80
     categoria B       140
     categoria C/1         55
     categorie C/2, C/6 e C/7       160
     categorie C/3, C/4 e C/5       140
     categoria D (esclusa la D/5)

            65

     categoria D/5         80

     

  • per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto della zona territoriale, dell’indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi di vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

  • per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale presente in catasto, in vigore al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Aliquote

A questo punto è possibile calcolare l’Imu. L’imposta è infatti determinata applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita per ogni tipologia di immobile.

La disciplina statale ha fissato percentuali standard di tassazione, che possono, però, essere ritoccate dalle amministrazioni locale entro i limiti fissati per legge. Le aliquote modificate devono essere approvate con delibera del Consiglio comunale pubblicata, entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, sul sito del dipartimento delle Finanze. In caso di mancato rispetto di tale termine devono essere applicati i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente.

Il 2024, ricordiamo, è l’ultimo anno in cui potrà essere adottata questa soluzione, infatti, dal 2025, entreranno in vigore le disposizione del Dm 7 luglio 2023, che individua, come previsto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 756 e 757), i beni per quali gli enti locali potranno applicare aliquote diversificate e delinea le modalità di elaborazione e trasmissione dell’apposito prospetto al dipartimento delle Finanze.

Con il nuovo sistema, in mancanza della pubblicazione delle aliquote deliberate da Comuni, saranno applicate le percentuali standard fissate per legge e non più quelle dall’anno precedente.

Le delibere approvate sono consultabili per singolo Comune o per area geografica, attraverso il pratico motore di ricerca disponibile sul sito del Df.

Le esenzioni

Sono molte le ipotesi di esenzione previste dalla disciplina, quindi, prima di passare in cassa, conviene verificare quali sono gli immobili non tassati.

In particolare, non pagano l’Imu:

  • gli immobili degli enti statali e territoriali, delle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9

  • i fabbricati con destinazione a usi culturali

  • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze

  • i fabbricati di proprietà della Santa sede e nei casi previsti dal trattato tra Italia e Vaticano

  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali

  • gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti individuati nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504/1992, per gli immobili destinati alle attività non lucrative previste dalla norma stessa. Alle medesime ipotesi si applicano, inoltre, le disposizioni previste dall’articolo 91-bis del Dl n. 1/2012 (ad esempio in tema di immobile a utilizzazione mista), e il regolamento definito decreto Mef n. 200/2012

  • dal 2023, gli immobili occupati abusivamente, a patto che la circostanza sia stata denunciata all’autorità giudiziaria e ne sia stato informato il Comune competente.

Sono inoltre esenti i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli comprese le società agricole
  • situati nel Comuni individuati dalla circolare Mef n. 9/1993
  • situatati nei comuni delle isole minori dell’allegato A alla legge n. 448/2001
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Forse è bene specificare, considera l’evoluzione normativa che li ha interessati, che sono invece assoggettati all’Imu, i fabbricati rurali a uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce).

Viceversa, sono nuovamente esenti dall’imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati “merce” ossia gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell’impresa costruttrice.

Niente Imu, ha poi stabilito il dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 4/2023, sulle unità collabenti, in quanto prive di rilevanza impositiva perché senza rendita.

Infine, oltre alle ipotesi sopra specificate, gli enti locali, hanno la facoltà di prevedere l’esenzione per:

  • gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari

  • gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

Novità per gli enti non commerciali

In tema di esenzione è necessario ricordare le modifiche alla disciplina dovute alla legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023). In particolare, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica riguardo all’applicazione dell’esenzione Imu su immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali (Enc) per lo svolgimento con modalità senza scopo di lucro, delle attività meritevoli di tutela. Il dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti sull’argomento con la circolare n. 2/2024. In estrema sintesi, i temi trattati riguardano gli immobili in comodato d’uso utilizzati da tali organismi e il collegamento funzionale o strutturale rispetto all’attività istituzionale svolta.

Altre agevolazioni

La disciplina prevede, inoltre, non l’esenzione, ma trattamenti di favore, per ipotesi specifiche. Ad esempio:

  • le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori a utilizzazione agrosilvo-pastorale sono considerate terreni agricoli, con conseguente esenzione per il soggetto passivo, che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, e per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (risoluzione n. 2/Df/2020)
  • la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico è ridotta del 50 per cento
  • dimezzata anche la base imponibile degli edifici dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni
  • e ancora, a determinate condizioni, taglio del 50% per la base imponibile delle abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale, escluse le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9
  • per le abitazioni locate a canone concordato, l’imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica tipologia in questione, ridotta al 75 per cento.
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