Incentivi per l’assunzione di giovani conducenti nel settore dell’autotrasporto
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/02/2019
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 23/02/2019
La legge di bilancio 2019 c. 291-295 introduce agevolazioni al dipendente per il conseguimento della patente e una detrazione all'impresa.
Rimborso spese per il conseguimento della patente
291. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di cui alla lettera a) del successivo comma 292, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto di cui alla successiva lettera b) del comma 292, spetta un rimborso in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
292. Le disposizioni del comma 291 si applicano:
a) ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data del 1.1.2019, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione;
b) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Detrazione per imprese di autotrasporto
293. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alle imprese di cui al comma 292 spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 291, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d'imposta.
294. Il rimborso di cui al comma 291 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 291 è erogato da ciascuna impresa entro il 30 giugno 2019, purché al momento della richiesta sussistano i requi siti di cui al comma 292.
Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 291 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro il 31 marzo 2019.
295. Dal rimborso ai dipendenti, di cui al comma 291 sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.
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