Incrocio di date per l’estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/04/2016

Autore: Ferranti Gianfranco Fonte: Internet del 11/04/2016 pag. 25


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L’articolo 1, comma 121, della legge 208/2015 stabilisce che il bene, se è posseduto al 31 ottobre 2015, può essere escluso dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 1° gennaio 2016

Pagando l’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap dell’8% (il 60% va versato entro il 30 novembre 2016 e il 40% entro il 16 giugno 2017). L’estromissione non comporta il pagamento dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali - l’immobile resta di proprietà dell’imprenditore - ma si applica la disciplina Iva, L’opzione è effettuata con un comportamento concludente, cioè indicando i dati dell’operazione (valore dei beni estromessi e imposta sostitutiva) entro il 31 maggio 2016 nella contabilità e nella dichiarazione dei redditi da presentare a settembre 2017. I soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio devono annotare l’estromissione nei registri tenuti fino al periodo d’imposta precedente a quello di transito in questo regime.
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