INTRASTAT LE NOVITA' CON INVIO DI GENNAIO AL 7 MARZO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/02/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 25/02/2022


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Esonero dall’adempimento se in uno dei quattro trimestri precedenti sono stati effettuati acquisti intracomunitari di ammontare inferiore a 350mila euro


Rinvio al lunedì 7 marzo del termine per la trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2022.

Un comunicato stampa annuncia un provvedimento direttoriale di rinvio del termine, il provvedimento è attualmente è in fase di definizione che sarà pubblicato a breve, in ragione delle difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica di detti elenchi connesse alle nuove modalità e semplificazioni.

I modelli intra degli scambi intracomunitari di beni e servizi, risentono delle novità della direttiva Ue 2018/1910, la “Quick fixes”, recepite dal Dlgs n. 192/2021 e messe in atto dalla determinazione congiunta n. 493869, dello scorso 23 dicembre, di Entrate e Dogane, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, con la quale sono stati approvati anche i nuovi modelli.

Sul sito delle Dogane è disponibile l’apposito software, opportunamente adeguato, per la compilazione, il controllo e la trasmissione telematica.

Le novità

Tra le novità più rilevanti, segnaliamo l’innalzata soglia per l’esonero dall’adempimento.

Dal 2022 gli elenchi riepilogativi degli acquisti – modello Intra 2bis – devono essere presentati mensilmente solo se l’ammontare complessivo trimestrale degli acquisti intracomunitari sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350mila euro (e non più 200mila).

Inoltre è eliminato l’obbligo di presentazione trimestrale sia per i beni che per i servizi.

Con la determinazione richiamata, sono stati poi modificati i modelli Intra 1bis e Intra 2bis.

In dettaglio, negli elenchi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari, i dati relativi alla natura della transazione devono essere suddivisi nelle due colonne A e B dell’allegato XI.

Coloro che nell’anno precedente hanno effettuato o iniziato l’attività di scambi intracomunitari e presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, in particolare, devono suddividere gli stessi dati nelle medesime colonne, ma a due cifre.

Nel modello Intra 1bis, inoltre, va riportata l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.

Gli stessi modelli, con l’articolo 3 della determinazione, sono stati semplificati. In pratica, gli operatori, che concludono spedizioni di valore inferiore a mille euro, possono avvalersi del codice convenzionale unico “99500000”, senza necessità di disaggregare il dato della nomenclatura combinata.

Ancora, nel modello Intra 2quater, relativo agli acquisti di servizi, non devono più essere indicati il codice Iva del fornitore, l’ammontare delle operazioni in valuta, la modalità di erogazione e quella di incasso e il Paese di pagamento. Non è più prevista, anche per questo modello, la presentazione trimestrale.

Per quel che riguarda inoltre le cessioni intracomunitarie in regime di call-off-stock, le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione attribuito, ai fini Iva, al destinatario dei beni, vanno riepilogate nella sezione 5 del modello Intra 1.

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