Invio telematico dei corrispettivi nel 2024 stesse regole per la sanità

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/12/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 21/12/2023


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Il Dl “Anticipi” ha abolito l’obbligo di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi esclusivamente attraverso il sistema Tessera sanitaria, previsto dal 1° gennaio 2024


Per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, è eliminato prima di entrare in vigore l’obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante il sistema Tessera Sanitaria, previsto con decorrenza 1° gennaio 2024.

A stabilirlo il decreto “Anticipi” (articolo 4-quinquies Dl n. 145/2023) che in sede di conversione nella legge n. 191/2023 è intervenuto sulla misura che regola i corrispettivi telematici (articolo 2 del Dlgs n. 127/2015), lasciando invariate le regole per i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria.

La modalità esclusiva dell’adempimento, prevista sostanzialmente per le farmacie, era stata più volte rimandata.

L’articolo 2, comma 6-quater del Dlgs n. 127/2015 aveva previsto che “I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 (relativo ai corrispettivi telematici) mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria”.

Questa facoltà di adempimento sarebbe dovuta divenire obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2024, ma il decreto “Anticipi”, con l’articolo 4-quinquies, ha di fatto abrogato tale obbligo.

Dal 2024, quindi, non cambia l’operatività dei soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (farmacie, ottici ecc.) poiché gli stessi dovranno continuare a certificare fiscalmente i propri corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati giornalieri con registratore di cassa telematico e, parallelamente, inviare i dati dei corrispettivi al sistema Tessera Sanitaria (mediante i propri software gestionali o, facoltativamente, mediante il registratore telematico).

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