ISA 88 I REVISIONATI PER LA DICHIARAZIONE REDDITI 2024
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/04/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 09/04/2024
Il provvedimento che aggiorna 88 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore a partire dal periodo d’imposta 2023
Con il decreto 18 marzo 2024 in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ( agg.to: è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 15 aprile) sono stati aggiornati 88 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore a partire dal periodo d’imposta 2023, che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto del Mef del 21 marzo 2022.
Tali indici, la cui revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023 approvato con provvedimento del 30 gennaio 2023, sono stati esaminati dalla Commissione degli esperti nella seduta del giorno 22 febbraio 2024; si tratta di
- 2 indici afferenti le attività dell’agricoltura,
- 31 le attività del commercio,
- 18 indici le attività professionali,
- 24 per l’area dei servizi
- 5 relativi al comparto delle manifatture.
I contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati dovranno utilizzarli già dalla prossima dichiarazione dei redditi, al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge, n. 50/2017.
I nuovi valori interessano circa un 1,7 milioni di soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo corrispondenti a poco meno di 400 codici Ateco, con attività che spaziano dalla vendita al dettaglio di carni a quello di abbigliamento (per quanto riguarda il settore del commercio), dagli studi notarili a quelli odontoiatrici (per quanto riguarda le attività professionali), dai bar e ristoranti alle costruzioni edili (nel settore dei servizi), dalla produzione di panetteria all’oreficeria (nel settore manifatturiero).
Le novità degli Isa evoluti
Gli indici approvati con il decreto in esame sono stati elaborati attingendo a diverse fonti informative, in particolare, sono stati utilizzati i dati dichiarati dai contribuenti relativi agli ultimi 8 anni disponibili (periodi d’imposta dal 2014 al 2021).
L’arco temporale utilizzato per l’elaborazione dei dati dichiarati consente, quindi, di valutare anche gli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale.
Tra le variabili analizzate al fine di valutare tali effetti, sono stati utilizzati molteplici indici afferenti al mercato finanziario-creditizio (tassi di interesse bancari per prestiti alle imprese), all’andamento congiunturale (andamento settoriale dei ricavi/compensi - indici di concentrazione della domanda e dell’offerta – tasso di occupazione), nonché, ai fenomeni inflattivi (indice armonizzato dei prezzi al consumo - indice armonizzato dei prezzi al consumo dei beni energetici - indice generale dei prezzi alla produzione dell’industria - indice generale dei prezzi alla produzione dell'industria, mercato interno).
Tale circostanza comporta che le ricadute economiche straordinarie entrano tra gli elementi utilizzati per la parte ordinaria della evoluzione degli Isa, anticipando, di fatto, già nella fase dell’aggiornamento, una parte significativa altrimenti demandata agli interventi correttivi straordinari.
In arrivo altre modifiche
Ciò non toglie, ovviamente, che gli Isa appena approvati, così come i restanti 87 già in vigore, dovranno essere integrati con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e dell’andamento dei tassi di interesse.
Nel prossimo decreto di modifica in applicazione per il periodo di imposta 2023 (previsto entro la fine di aprile), infatti, in base a quanto prevede l’articolo articolo 9 bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, dovranno essere definite le suddette misure.
In particolare, come anticipato alla Commissione degli esperti tenutasi il 22 febbraio scorso (in cui è stato peraltro espresso parere favorevole all’approvazione dei nuovi Isa), le modifiche riguarderanno sia le funzioni di stima degli indicatori elementari di affidabilità (ricavi/compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto) sia le “soglie economiche di riferimento” degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia (durata delle scorte, analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti e copertura delle spese per dipendente).
Territorialità
Nel decreto in commento non manca, ovviamente, l’approvazione anche dell’aggiornamento di alcune territorialità che hanno l’obiettivo di differenziare il Paese sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione sulla determinazione dei ricavi o compensi.
Si tratta, in particolare, di:
- territorialità generale
- territorialità del commercio
- territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef
- territorialità del livello delle quotazioni immobiliari
- Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.
Le cause di esclusione
Infine, vale la pena segnalare che, nel decreto appena pubblicato, sono state confermate anche per il 2023 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d’imposta di applicazione.
Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl n. 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:
- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
- dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
- dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del decreto Iva.
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