ISA NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE PER IL 2020

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 11/02/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/02/2021


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Emanato nuovo decreto nel quale sono previste tre nuove cause di esclusione dall’applicazione degli Indici.


Con il decreto 2 febbraio 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, sono state approvate le nuove ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2020.

Il decreto prevede che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli Isa in vigore per lo stesso periodo d’imposta (ossia i 175 Isa comprensivi di quelli per cui dovrebbe essere approvata a breve la revisione), non si applicano nei confronti dei soggetti:

  1. che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente
  2. che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
  3. che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati in un apposito elenco allegato al decreto.

Nell’elenco dei codici Ateco esclusi dall’applicazione degli Isa, compaiono 85 attività che riguardano essenzialmente i settori del commercio e dei servizi (vedi la tabella riassuntiva dei codici attività esclusi).

 

Ricordiamo, infatti, che l’articolo 148 del decreto legge n. 34/2020 (il Dl “Rilancio”) ha disposto che, per l’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, la Sose definisca specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli Isa.

Nel nuovo decreto sono previste tre nuove cause di esclusione dall’applicazione degli Indici.

Il provvedimento normativo, senza attendere i tempi previsti per l’approvazione degli Isa in evoluzione, fornisce con qualche settimana di anticipo le indicazioni ai contribuenti che resteranno fuori dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (il richiamato articolo 148 del “Rilancio” ha, infatti, disposto anche che, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, l’approvazione con decreto ministeriale degli Isa in evoluzione possa avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di applicazione, in luogo del 31 dicembre del medesimo anno di applicazione).
La formalizzazione, all’interno del decreto, delle fattispecie che escludono l’applicazione degli Isa nei confronti dei soggetti che hanno subito in misura maggiore gli effetti economici negativi prodotti dalla pandemia, sulle quali, lo scorso 9 dicembre, è stato ricevuto il parere favorevole dalla commissione di esperti, cui partecipano associazioni di categoria e ordini professionali, dovrebbe rappresentare un elemento di garanzia che l’applicazione degli Isa, in un anno così difficile per gli operatori economici, non produca effetti distorsivi nella valutazione dell’affidabilità fiscale del contribuente.

I criteri seguiti per l’individuazione delle cause di esclusione in argomento sono chiariti in un secondo allegato al decreto, in cui è specificato che tali cause di esclusione sono state individuate in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, a opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del Covid-19.

Per quanto riguarda il primo criterio, basato sulla diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al precedente, nell’allegato al decreto si legge che tale criterio segue le stesse logiche di quello già adottato con l’emanazione del decreto legge n. 34/2020, con cui è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La disposizione in argomento e quelle successive, che hanno regolato l’erogazione di tali contributi, hanno fissato il periodo di osservazione su cui calcolare la diminuzione del fatturato e dei corrispettivi a un solo mese (quello di aprile 2020) ovvero ai primi sei mesi del 2020; nelle ipotesi di esclusione dall’applicazione degli Isa si fa invece riferimento ai ricavi o compensi relativi all’intero periodo d’imposta 2020, da confrontare con quelli del 2019.

Le differenze di approccio sono motivate dal fatto che, da una parte, i ricavi o compensi relativi ai due periodi d’imposta (in luogo del fatturato o dei corrispettivi), sono facilmente individuabili, dal momento che sono quelli annualmente dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali e, in modo specifico, ai fini Isa, dall’altra, che l’arco temporale annuale risulta omogeneo con quello di applicazione degli stessi Indici.

Per quanto riguarda il secondo criterio, che esclude i contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, l’allegato tecnico specifica che lo stesso è stato utilizzato anche con riferimento alla concessione del contributo a fondo perduto previsto dal Dl n. 137/2020.
Rispetto a questa seconda causa di esclusione, evidenziamo la complementarietà con la prima, in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all’anno precedente, per chi ha iniziato l’attività nel 2019.

Infine, in relazione al terzo criterio, che esclude i soggetti che esercitano in modo prevalente le attività individuate nell’apposito elenco, sottolineiamo che, anche in quest’ultimo caso, la causa di esclusione è direttamente correlata a precedenti disposizioni che hanno imposto la sospensione delle attività economiche.

L’elenco dei codici attività interessati dalla nuova causa di esclusione è stato, infatti, individuato in base alle attività che sono state sottoposte alle misure restrittive di sospensione previste dai Dpcm del 24 ottobre e del 3 novembre. Tali attività sono rappresentate da quelle che, per effetto delle norme emanate dopo l’estate, sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, a ulteriori sospensioni, che si sono sommate alle chiusure definite nei Dpcm del 9, 11 e 22 marzo 2020.

In particolare, i descritti provvedimenti hanno individuato i settori di attività economica oggetto della chiusura (ad esempio, i negozi al dettaglio, le attività di ristorazione, i servizi alla persona, eccetera) e non i singoli codici Ateco oggetto della sospensione dell’attività. Ai fini dell’individuazione dei Codici da escludere dall’applicazione degli Isa è stata quindi effettuata un’attività di riconciliazione tra i comparti di attività economica individuati dai provvedimenti e la corrispondente classificazione Ateco.
In proposito, considerando che la Sose non ha ancora terminato le analisi per la definizione delle specifiche metodologie finalizzate a valutare gli effetti economici conseguenti all'emergenza sanitaria e che la data ultima per l’approvazione con Dm dei relativi correttivi è fissata al 30 aprile 2021, è possibile ipotizzare un ampliamento dei codici Ateco esclusi dagli Isa con i successivi decreti ministeriali previsti per l’approvazione e l’integrazione degli Indici per il periodo d’imposta 2020, qualora l’attuale elenco non dovesse risultare esaustivo di tutte le attività economiche particolarmente colpite dalla crisi economica.

In ultimo, il decreto 2 febbraio 2021 prevede che i contribuenti esclusi dall’applicazione degli Indici, in base alle nuove ipotesi, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017.
Tale previsione risulta necessaria al fine di garantire continuità alla banca dati Isa. I dati comunicati con i modelli per l’applicazione degli Isa, infatti, sono utilizzati sia per consentire la revisione di questi ultimi alla scadenza dei due anni, prevista dal comma 2 del medesimo dell’articolo 9-bis, sia per predisporre i dati relativi agli otto periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione, da mettere a disposizione dei contribuenti per la corretta applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

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