UNIVERSITÀ' DETRAZIONI PER SPESE UNIVERSITARIE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/08/2025
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 21/08/2025

Tra le varie spese detraibili nella misura del 19% figurano anche quelle sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali.
Comme previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera e) del TUIR sono detraibili nella misura del 19% quelle sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.
Quali spese e dove inserirle
La detrazione, nel modello 730/2025 va inidicata al rigo da E8 a E10, con il codice 13), spetta per le spese sostenute per la frequenza di:
- corsi di istruzione universitaria
- corsi universitari di specializzazione (per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post-universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il Mur)
- corsi di perfezionamento tenuti presso l’università
- master universitari (un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata)
- corsi di dottorato di ricerca (ai sensi del Dm n. 270/2004 e della legge n. 210/1998, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione
- istituti tecnici superiori (Its), in quanto equiparati alle spese universitarie
- nuovi corsi istituiti sulla base del Dpr n. 212/2005 presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado
- corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche - Afam).
Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.
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