ISTANZA BONUS PUBBLICITA' SENZA ALLEGATI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/09/2018
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 27/09/2018
Si devono conservare (per i successivi controlli) le fatture (ed eventualmente copia dei contratti sottoscritti) e l’attestazione di effettuazione delle spese
Alla comunicazione telematica per la fruizione del credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali (e alle dichiarazioni sostitutive previste dal relativo modello) non deve essere allegato nessun documento. Tuttavia, il richiedente deve conservare (per i controlli successivi) tutta la documentazione a supporto della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione dell’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità per le dichiarazioni fiscali ovvero da un revisore legale dei conti. Tale documentazione, peraltro, dovrà essere esibita su richiesta dell’Amministrazione.
L’importante chiarimento è stato fornito dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria attraverso l’inserimento di una nuova faq all’interno della specifica sezione del proprio sito internet dedicata al bonus.
Nella risposta, inoltre, viene specificato che se l’istanza di accesso al credito viene trasmessa da un intermediario, quest’ultimo deve conservare copia della comunicazione e delle dichiarazioni sostitutive previste dal modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario), nonché copia di un documento di identità dello stesso richiedente.
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