ISTANZA TRIMESTRALE COMPENSAZIONE CREDITO IVA COME SI DETERMINA IL LIMITE CHE FA SCATTARE IL VISTO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/10/2017

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 20/10/2017


Classificazione:

img_report

L'obbligo del visto sulla copensazione trimestrale IVA è stato introdotto dall'art. 3 del DL. 50/2017, con  provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2017 n. 124040 è stato approvato il nuovo modello IVA TR le cui istruzioni precisano il criterio in argomento.


Istruzioni al rigo RD7 pag. 9

Si evidenzia che l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell’istanza da cui lo stesso emerge.

Inoltre, il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Sul punto è intervenuta anche la ris. 103/2017 dicendo:

Pertanto, ipotizzando un credito chiesto in compensazione di 3.000 euro nel primo trimestre, è possibile chiedere in compensazione nei trimestri successivi ulteriori crediti fino a 2.000 euro senza l'apposizione del visto di conformità. Se, tuttavia, il credito richiesto supera i 2.000 euro, sull'istanza deve essere apposto il visto, al di là degli effettivi utilizzi dei crediti in parola.

3) Coerentemente con la precisazione precedente, si ritiene che l'importo indicato sull'istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorra al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione.

Questa recensione contiene informazioni o approfondimenti aggiuntivi ai quali è possibile accedere con un abbonamento annuo di pochi euro
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro