Istruzioni operative per avvisi bonari

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/12/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/12/2021


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Sanatoria avvisi bonari per chi ha una riduzione del fatturato, le regole per soggetti non obbligati alla dichiarazione IVA e per i non solari.


L’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
 

L’agevolazione interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subìto una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente (art. 5, comma 2, del decreto).

Al riguardo, la norma prevede che, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si faccia riferimento, in luogo del volume d’affari, allammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020.

Provvedimento Prot. n. 345838 Definizione agevolata da controlli automatizzati

Ritocchi operativi alla misura agevolativa per le attività che a seguito dell’emergenza sanitaria hanno subìto nel periodo d’imposta 2020 una diminuzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto a quello del 2019.

Le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento ai fini della definizione agevolata da controlli automatizzati (articolo 5, commi 1-9 del Dl n. 41/2021), per il confronto di ricavi e compensi, sono quelle relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

In tal modo può accedere alla misura di favore anche chi ha un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Nel provvedimento direttoriale dell’Agenzia del 3 dicembre 2021 le misure integrative per fruire dell’agevolazione.
L’ammontare delle somme relative ai tali periodi d’imposta vale anche nella particolare ipotesi in cui il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva per uno solo dei due periodi.

Infine, l’autodichiarazione necessaria per accedere al beneficio (articolo 1, commi 14 e 15 del Dl n. 41/2021) potrà essere inviata entro 60 giorni dall’approvazione del relativo modello (da emanare con successivo provvedimento) o, se il termine è più favorevole, entro 60 giorni dal pagamento di quanto richiesto o della prima rata.

Indicati in un apposito allegato al provvedimento i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari per ricostruire il quadro dei ricavi relativi alle due annualità.

 

Vedi anche:Avvisi bonari, tempi più lunghi per sanare gli anni 2017 e 2018

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