Iva al 22% per i posteggi privati
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/01/2018
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/01/2018
Sentenza della Cassazione sulla cessione da parte di un costruttore di un parcheggio non pertinenziale a un fabbricato
La cessione, da impresa costruttrice, di un’area di parcheggio privata, non pertinenziale a un fabbricato, è soggetta all’aliquota Iva ordinaria (22%) perché non si tratta della cessione di un’opera di urbanizzazione (in tal caso sarebbe applicabile l’aliquota del 10%: n. 127-quinquies, tabella A parte III Dpr 633/1972) né si rende applicabile l’aliquota del 4%, la quale è specificamente dettata per il caso della cessione dei cosiddetti parcheggi “Tognoli”, vale a dire quelli realizzati in base alla legge 122/1989.
Cassazione sentenza 446 dell’11 gennaio 2018.
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