Società tra professionisti o avvocati utili ripartibili a consuntivo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/09/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/09/2026
Deroga prevista dalla disciplina del regime di trasparenza è applicabile soltanto per chi presta l’attività professionale, per le quote assegnate ai soci finanziatori valgono le regole ordinarie
Con il principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026, l’Agenzia delle entrate chiarisce che le società tra professionisti (Stp) e le società tra avvocati (Sta) costituite in forma di società semplice possono determinare le quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti anche dopo la chiusura dell’esercizio, fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tale possibilità, prevista espressamente dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, per le associazioni professionali, può essere, quindi, estesa anche a queste realtà organizzative, ma soltanto per la quota di reddito attribuibile ai soci che svolgono effettivamente l’attività professionale.
Resta invece soggetta alle regole ordinarie la partecipazione agli utili dei soci non professionisti o finanziatori.
Il ragionamento dell’Agenzia parte dalle regole generali che disciplinano la tassazione delle società di persone e, in particolare, dal regime di trasparenza, previsto dall’articolo 5 del Tuir, in base al quale il reddito prodotto dalla società non viene tassato in capo all’ente, ma viene imputato direttamente ai soci, indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli utili.
La quota di reddito attribuita a ciascun socio dipende dalla sua partecipazione agli utili.
Proprio per evitare possibili manovre finalizzate a spostare il reddito verso soggetti fiscalmente più convenienti, il comma 2 dell’articolo 5 stabilisce che eventuali quote di partecipazione agli utili diverse da quelle proporzionali ai conferimenti debbano risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata in data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
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