IVA INTRA L’introduzione di beni in Italia per perizie o lavorazioni

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/02/2016

Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 17/02/2016


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Illegittimità della normativa italiana, la quale – prima dell’art. 13 della L. n. 115/2015 (Legge europea 2014) – non prevedeva la condizione della rispedizione dei beni

La Corte di giustizia, con la sentenza resa nelle cause riunite C-606/122 e C-607/12 del 6 marzo 2014, ha affermato che, senza rispedizione dei beni al committente, al termine della perizia o della lavorazione, nello stesso Stato membro di provenienza dei medesimi, non si applica il regime sospensivo previsto dall’art. 17, par. 2, lett. f), della Direttiva n. 2006/112/CE e, quindi, il trasferimento intracomunitario originario dei beni deve essere assoggettato a IVA nello Stato membro in cui è eseguita la perizia o la lavorazione, ai sensi dell’art. 21 della Direttiva n. 2006/112/CE.
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