Iva sui trasporti internazionali con presunzione di imponibilità

[Normativa incerta]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/01/2023

Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/01/2023


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Proposto un automatismo con imposta a carico del committente I servizi effettuati da spedizionieri qualificati restano senza prelievo


Presunzione di imponibilità Iva per il servizio di trasporto internazionale effettuato nei confronti di un committente non qualificabile come esportatore o importatore, salvo il caso in cui il servizio sia reso a soggetti che effettuano servizi relativi alle operazioni doganali.

La circolare 2/2023 Assonime tratta del complesso regime Iva legato ai servizi internazionali.

Secondo Assonime la normativa europea prevede la non imponibilità in presenza di:

  • un requisito oggettivo, la natura del servizio;
  • e un requisito soggettivo, che il committente del servizio deve essere il mittente o il destinatario dei beni.

La Corte di giustizia individua tra i soggetti interessati:

  1. l’esportatore,
  2. l’importatore
  3. il destinatario della merce,

La norma interna invece riconosce la non imponibilità Iva (n. 4 del c. 1 dell’articolo 9) per i trasporti resi verso speditori che:

  • stipulano il contratto di trasporto sulla base di un mandato;
  • effettuano servizi relativi alle operazioni doganali.
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