Iva sui trasporti internazionali con presunzione di imponibilità
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/01/2023
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/01/2023
Proposto un automatismo con imposta a carico del committente I servizi effettuati da spedizionieri qualificati restano senza prelievo
Presunzione di imponibilità Iva per il servizio di trasporto internazionale effettuato nei confronti di un committente non qualificabile come esportatore o importatore, salvo il caso in cui il servizio sia reso a soggetti che effettuano servizi relativi alle operazioni doganali.
La circolare 2/2023 Assonime tratta del complesso regime Iva legato ai servizi internazionali.
Secondo Assonime la normativa europea prevede la non imponibilità in presenza di:
- un requisito oggettivo, la natura del servizio;
- e un requisito soggettivo, che il committente del servizio deve essere il mittente o il destinatario dei beni.
La Corte di giustizia individua tra i soggetti interessati:
- l’esportatore,
- l’importatore
- il destinatario della merce,
La norma interna invece riconosce la non imponibilità Iva (n. 4 del c. 1 dell’articolo 9) per i trasporti resi verso speditori che:
- stipulano il contratto di trasporto sulla base di un mandato;
- effettuano servizi relativi alle operazioni doganali.
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