LA CONSULENZA GIURIDICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/06/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 09/06/2026
Il provvedimento attuativo dell’istituto disciplinato nell’ambito dello Statuto del contribuente.
Con il provvedimento dell'8 giugno 2026, sono fisate le modalità operative per permettere ad associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici ed enti locali di presentare all’amministrazione richieste di consulenza giuridica – disciplinata dal nuovo articolo 10-octies dello Statuto del contribuente – per i tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate.
Ricordiamo che il Dlgs n. 219/2023, in attuazione della legge di delega finanziaria, ha introdotto nello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) l’articolo 10-octies, con cui viene disciplinato l’istituto della consulenza giuridica.
Lo stesso decreto ha rinviato la regolamentazione degli aspetti operativi più specifici a successivi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali, ai quali è affidato il compito di definire le modalità di presentazione delle domande, di individuare gli uffici competenti a riceverle e a fornirne risposta, e ogni ulteriore elemento procedurale.
In questo contesto si inserisce il documento in esame, che, oltre a dare attuazione alle disposizioni normative, fornisce indicazioni finalizzate a rendere più semplice e accessibile, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate, l’utilizzo del servizio di consulenza giuridica.
Il quadro normativo si arricchisce successivamente con il Dlgs n. 192/2025 che, nell’indicare coloro che possono legittimamente richiedere le consulenze giuridiche in esame, elimina il generico riferimento agli enti privati e chiarisce che possono accedere al servizio solo i soggetti espressamente individuati dall’articolo 10-octies dello Statuto del contribuente (associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici, Regioni ed enti locali, amministrazioni statali per quesiti di carattere generale e non relativi a un singolo contribuente).
Il provvedimento specifica che il documento non tiene conto delle domande di consulenza presentate dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria (consulenza giuridica interna), escludendo quest’ultime, di fatto, dalle disposizioni stabilite nel provvedimento stesso.
Uffici competenti
Premesso, quindi, che possono presentare all’Agenzia delle entrate richieste di consulenza giuridica i soggetti individuati dall’articolo 10-octies, il provvedimento stabilisce che le domande devono essere presentate, di norma, alle direzioni regionali competenti in base al domicilio fiscale di chi fa la richiesta.
Fanno eccezione le consulenze inoltrate dai non residenti, dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dagli enti pubblici di rilevanza nazionale, dalle rappresentanze nazionali delle associazioni sindacali e di categoria e dagli organi istituzionali di rappresentanza nazionale degli ordini professionali, che devono essere indirizzate, invece, alla divisione Contribuenti dell’Agenzia.
In caso di invio a un ufficio non competente o a un indirizzo Pec errato, la richiesta viene comunque trasmessa all’ufficio corretto, con decorrenza dei termini a partire dal momento della ricezione da parte della struttura competente, dandone comunicazione all’istante. Gli indirizzi Pec sono indicati nell’allegato A al provvedimento. I non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato devono utilizzare la casella di posta elettronica ordinaria indicata nello stesso allegato A (“div.contr.interpello@agenziaentrate.it”).
Le direzioni regionali, inoltre, possono rimettere le pratiche alla divisione Contribuenti nei casi più complessi o incerti, che fornirà direttamente la risposta.
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