La legge “Dopo di noi” non esclude dall’esenzione gli atti mortis causa
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/03/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/03/2022
La ratio della disposizione è assicurare la cura, l’assistenza e la protezione delle persone non autosufficienti senza sostegno familiare o dopo che questo è venuto a mancare
Il conferimento di beni al fondo speciale, costituito esclusivamente a favore della figlia con grave disabilità, secondo le previsioni della legge “Dopo di noi”, è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni, anche nel caso in cui tale destinazione è disposta con atto mortis causa in sede di successione.
Risposta n. 103 dell’11 marzo 2022.
Nel caso in esame l’istante ha una figlia affetta da disabilità grave e invalidante ed è sottoposta alla tutela legale della madre, moglie del contribuente.
I genitori, pensando al futuro della figlia, hanno intenzione di costituire un “fondo speciale”, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 112/2016 (legge “Dopo di noi”), disciplinato da un contratto di affidamento fiduciario con beneficiaria esclusiva la figlia attraverso cui:
- verrebbero “conferiti” al fondo, tramite l'intestazione fiduciaria a un soggetto di fiducia della famiglia, i beni già assegnati alla figlia e altri beni dei genitori
- verrebbe nominato un gestore (e un suo sostituto in caso di necessità) attraverso il quale potrebbe realizzarsi la progressiva presa in carico della figlia già durante l'esistenza in vita dei genitori.
I due coniugi stanno, inoltre, pianificando la loro successione tenendo conto degli altri figli e del rilevante patrimonio di cui dispongono, probabilmente eccedente le franchigie previste dal Dl n. 262/2006 in materia di donazioni.
Nello specifico stanno pensando di suddividere mortis causa i loro beni tra tutti i figli facendo in modo che le attribuzioni spettanti alla figlia avvengano con conferimento al fondo speciale che hanno intenzione di costituire. In tal modo l’eredità non sarebbe soggetta di nuovo al regime dell’interdetto e andrebbe a incrementare i beni già gestiti nell'interesse e a beneficio della figlia dal gestore del fondo speciale in affidamento fiduciario.
Il contribuente vuol sapere se l’agevolazione introdotta dalla legge “Dopo di noi” (articolo 6) che stabilisce l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dal Dl n. 262/266 (articolo 2, commi 47 e 49) per i conferimenti a favore di fondi speciali, sia applicabile anche ai trasferimenti/conferimenti mortis causa.
Per rispondere all’istante è indispensabili ricordare come la legge “Dopo di noi” sia nata, in primis, per garantire l’assistenza ai figli gravemente invalidi dopo la morte dei genitori. Tra le misure introdotte sono stati stabiliti criteri per facilitare le erogazioni da parte di privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione secondo le previsioni dell’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni con vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario a favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dalla legge stessa (articolo 1, legge n. 112/2016).
In particolare, l’articolo 6, comma 1 prevede che “I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge5 febbraio 1992, n. 104, (...) sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262”. L’agevolazione spetta a condizione che l’unico scopo degli istituti menzionati sia l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono stati costituiti.
È il caso della vicenda descritta nell’interpello. Infatti il fondo speciale costituito dall’istante e da sua moglie, disciplinato da un contratto di affidamento fiduciario (articolo 1, comma 3 della legge n. 112/2016), ha come unica beneficiaria la figlia affetta da invalidità.
Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni possa essere applicata al conferimento dei beni, da loro destinati alla figlia, al fondo speciale che hanno intenzione di costituire anche nel caso in cui tale attribuzione sia effettuata con un atto mortis causa in sede di successione.
Il parere deriva dalla lettura della norma stessa che non specifica nessun vincolo rispetto al tipo di atto con cui tali conferimenti/destinazioni debbano essere effettuati.
In sostanza, mancando un’esclusione specifica riguardo agli atti mortis causa, l’amministrazione ritiene che l’esenzione richiamata dall’istante sia applicabile indipendentemente dal fatto che si tratti di atti tra vivi oppure per successione.
La conferma, osserva l’amministrazione, deriva anche dall’imposta stessa sulle donazioni e successioni che tratta indistintamente i trasferimenti di beni tra vivi e mortis causa.
La soluzione, infine, è in linea con la ratio della norma il cui scopo è assicurare l’assistenza, la cura e la protezione di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o una volta che questo è venuto a mancare.
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