LA PROROGA DELL'IPERAMMORTAMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/01/2019
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 22/01/2019
Per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico e digitale, di ammontare fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione è stata elevata al 170%
Prorogata di un anno, con modifiche in ordine alla misura dell’agevolazione, la disciplina dell’iperammortamento e quella della maggiorazione per i correlati i beni immateriali. L’entità del beneficio è ora diversificata in tre scaglioni (170, 100 e 50%), in funzione della consistenza dell’investimento. Va invece in pensione la disciplina del superammortamento.
con i commi da 60 a 65, è intervenuta sulle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 9, della legge 232/2016, in base al quale, per favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco (allegato A) annesso alla stessa legge è maggiorato del 150 per cento. Successivamente, il beneficio è stato esteso anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni.
La prima variazione operata dalla legge 145/2018 riguarda l’estensione temporale della norma: l’agevolazione si applica anche agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, purché, entro il 31 dicembre 2019, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (comma 60).
Cambia, però, l’entità della maggiorazione: non più un’unica percentuale (150%), ma tre diverse misure, collegate all’ammontare degli investimenti effettuati:
- 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100%, per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.Quindi, di fatto, viene posto anche un limite massimo agli investimenti agevolabili, non essendo prevista alcuna maggiorazione per gli investimenti eccedenti i 20 milioni (comma 61).
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