La Rottamazione-quater si perfeziona solo nei termini dettati dalla norma

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/07/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/07/2023


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Niente compensazione per la definizione agevolata dei debiti tributari iscritti a ruolo non è possibile versarli attraverso la compensazione con altri crediti


Per il perfezionamento dell’adesione alla “rottamazione-quater”, il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità indicate dalla specifica disposizione normativa (articolo 1, comma 242, legge di bilancio n. 197/2022), che non contemplano il versamento e la compensazione tramite modello F24. In sostanza, la definizione agevolata dei debiti tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252 della stessa legge) può essere effettuata solo:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione”.

Lo conferma l’Agenzia con la risposta n. 372 del 7 luglio 2023, fornita al quesito dell’istante sulla possibilità di poter utilizzare il proprio credito Iva in compensazione ''orizzontale'', per saldare di tutti i debiti risultanti dall’adesione alla “Rottamazione-quater”. Lo stesso, ipotizzando la possibilità di una risposta negativa, ha anche chiesto di poter effettuare, in alternativa, la compensazione “verticale” dello stesso credito con l’Iva a debito e “orizzontale” per importi fino al 1.500 euro, con “'i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione”.

A supporto della conclusione, l’Agenzia richiama anche la circolare n. 25/2020, emanata in occasione della “Rottamazione-ter”, quella disciplinata dal Dl n. 119/2018E e analoga alla più recente definizione agevolata, con la quale a commento della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ha chiarito che “la norma …, non prevedendo espressamente modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter con modalità diverse da quelle richiamate …, lo stesso non può essere compensato con il credito d'imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico”.

Inoltre, osserva che la lettera c) del comma 242 dell'articolo 1 del Bilancio 2023 non contempla, a differenza della stessa lettera del comma 12 dell'articolo 3 del Dl n. 119/2018 alcun richiamo alla disciplina in tema di compensazione dei crediti ''commerciali'' vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

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