Le dichiarazioni del cessionario provano la spedizione nella Ue
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/09/2014
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 02/09/2014 pag. 30
Classificazione:
Il documento del destinatario può sostituire la fattura di vendita, il documento di trasporto Cmr e gli elenchi Intrastat
Per espressa previsione dell'agenzia delle Entrate (risoluzione 345/E/07 e risoluzione 477/E/08), al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione di merci in altro Paese comunitario occorre conservare per il periodo previsto dalle disposizioni vigenti i seguenti documenti:
- fattura di vendita emessa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge n. 331/93;
- elenchi riepilogativi Intrastat;
- documento di trasporto "Cmr" firmato dal trasportatore e dal destinatario per ricevuta;
- rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.
- fattura di vendita emessa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge n. 331/93;
- elenchi riepilogativi Intrastat;
- documento di trasporto "Cmr" firmato dal trasportatore e dal destinatario per ricevuta;
- rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.
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