Le nuove imposte sostitutive nel modello Redditi Sc 2023
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/03/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 22/03/2023
Il quadro RQ del modello Reddito Sc ha dovuto fare spazio ad alcune nuove imposte sostitutive introdotte dalla legge di bilancio 2023
Opzione imposta sostitutiva per rimpatrio utili esteri
Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni
Redditi da cessione o rimborso di quote o azioni Oicr
Imposta riserve matematiche rami vita
stop all’addizione Ires per le imprese di idrocarburi fa ritoccare il prospetto
Opzione imposta sostitutiva per rimpatrio utili esteri
Con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2023) è stato consentito ai contribuenti di escludere da imposizione, in capo ai soggetti fiscalmente residenti o localizzati in Italia, che detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (si veda nel quadro RF) di affrancare o rimpatriare gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2023), come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).
Ciò è possibile per l’assoggettamento a imposta sostitutiva dei predetti utili e riserve di utile non distribuiti. Le aliquote previste sono: 9% per i soggetti Ires, 30% per i soggetti Irpef.
La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 89) dispone la riduzione per tali aliquote di 3 punti percentuali relativamente agli utili percepiti entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023 (quello successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, cioè 30 giugno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
L’aliquota ridotta, quindi, è del 6% per i soggetti Ires e del 27% per i soggetti Irpef, ma a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto della condizione, entro i successivi 30 giorni, decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20% e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata secondo l’aliquota “ordinaria” e l’imposta sostitutiva “ridotta”.
L’opzione per l’imposta sostitutiva:
- è esercitabile in modo distinto per ogni partecipata estera
- si perfeziona mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022
- è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
A tal fine nel quadro RQ è stato previsto un apposito prospetto.
In particolare nel rigo RQ98 si evidenziano i dati del soggetto partecipato estero e altri dati utili per la liquidazione dell’imposta sostitutiva. Infatti, come previsto dal comma 90 della legge di bilancio 2023, l’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nell’ente estero, e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso, in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate (ai sensi dell’articolo 167, comma 2, del Tuir); nel caso il contribuente deve barrare la colonna 5 (“Partecipazione indiretta”).
L’opzione può interessare tutti o una parte dei relativi utili e riserve di utile; in tal caso il contribuente è tenuto a segnalare nel prospetto, barrando la colonna 7 (“Tipo”), se riguarda solo a una parte degli utili e riserve di utile.
Al fine di indicare l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata prevista la colonna 8 (“Aliquota”) dove va utilizzato: il codice 1, in caso di applicazione dell’aliquota ordinaria del 9%, il codice 2, in caso di applicazione dell’aliquota ridotta del 6 per cento. Inoltre, per i contribuenti in regime di trasparenza a ristretta base proprietaria (articolo 116 del Tuir), va utilizzato: il codice 3, in caso di applicazione dell’aliquota ordinaria del 30%, il codice 4, in caso di applicazione dell’aliquota ridotta del 27 per cento. In tal caso, l’imposta sostitutiva è assolta, infatti, dal soggetto che detiene la partecipazione indipendentemente dal regime fiscale adottato.
Nel rigo RQ101 va indicata l’imposta sostitutiva dovuta complessiva, riportando in colonna 1 la somma delle colonne 9 dei righi da RQ98 a RQ100, di tutti i moduli compilati, dove sia stato indicato il codice 1 o il codice 3 (per l’assoggettamento ad aliquota “ordinaria”) nella colonna 8 dei predetti righi, in colonna 2, la somma delle colonne 9 dei righi da RQ98 a RQ100, di tutti i moduli compilati, dove sia stato indicato il codice 2 o il codice 4 (per l’assoggettamento ad aliquota “ridotta”) nella colonna 8 dei predetti righi.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e non è ammessa compensazione in F24, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997.
Si precisa anche che gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati all’imposta sostitutiva. La presunzione di distribuzione appare diretta ad assicurare un'omogeneità di tassazione in capo ai soci in relazione ai dividendi distribuiti (rispetto al livello impositivo degli utili in capo alla società) che produce, pertanto, sul piano fiscale una “stratificazione” temporale degli utili conseguiti dalla società, in ragione della diversa aliquota d'imposta applicata nel corso del tempo, di cui il contribuente deve tenerne conto in sede di compilazione anche del “Prospetto del capitale e delle riserve” contenuto nel quadro RS.
Per consentire la “sterilizzazione” tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione nel quadro RF, rispettivamente, della minusvalenza e della plusvalenza che si genera per effetto della nuova disciplina dell’assegnazione di beni prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 100 a 105), il contribuente deve optare per l’applicazione di un'imposta sostitutiva dell’Ires e dell'Irap.
L'assegnazione dei beni (denaro incluso) è lo strumento col quale la società effettua la distribuzione di utili o la restituzione di capitale. La disciplina non è nuova, rappresenta la riproposizione dell’articolo 29 della legge n. 449/1997, come successivamente integrato dall'articolo 13 della legge, n. 28/1999, nonché, da ultimo, dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 565).
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Richiamando la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26/2016, le istruzioni affermano che la mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa.
L’esercizio dell’opzione deve ritenersi perfezionato con l’indicazione nel prospetto del quadro RQ dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.
Possono compilare il prospetto le società il cui periodo d’imposta chiude nel 2023, con riferimento alle assegnazioni, cessioni o trasformazioni intervenute nel corso del 2023 ed entro la data di chiusura del periodo d’imposta ovvero entro il 30 settembre 2023, se precedente tale data.
Nel prospetto, in particolare nella colonna 3 “Differenza” (tra “valore normale” e “costo fiscale”) è da notare che la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 37 del 16/2016 prevede che in caso di contemporanea assegnazione di beni che producono componenti positivi e negativi, le componenti negative di reddito devono essere scomputate dall’importo di quelle positive sulla quali è applicabile l’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap ha un’aliquota dell’8%, che diventa del 10,5% per le società considerate non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994) in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Nel caso di società non operative va barrata la colonna 2 del rigo RQ96.
Infine, la legge di bilancio 2023 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 13% per le riserve in sospensione d’imposta “liberate” per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.
Il versamento è effettuato secondo i criteri del Dlgs n. 241/1997. Il 60% dell’imposta sostitutiva è versato entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023.
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