LEGGE DI BILANCIO 2020 LA BOZZA
[Normativa incerta]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/11/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 06/11/2019
Classificazione:
Testo della legge di bilancio 2020 all'esame del Senato
Tante le misure fiscali presenti nell’Atto Senato n. 1586:
- neutralizzazione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accise sui carburanti
- proroga per le discipline del super e dell’iper ammortamento;
- istituzione del fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti
- rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito;
- debutto del “bonus facciate” al 90%, che va ad affiancare le confermate detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,
- messa a regime della cedolare secca al 10% sulle locazioni a canone concordato;
- modifiche al regime forfetario per imprese e lavoratori autonomi
- trattamento delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti;
- Istituzione di “plastic tax” e “sugar tax”
- riproposizione dei crediti d’imposta per la formazione 4.0 e per gli investimenti nel Mezzogiorno, dello “sport bonus”;
- ripristino dell’Ace, della rivalutazione dei beni d’impresa e quella del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni.
Articolo 2 – Sterilizzazione clausole salvaguardia Iva e accise |
Neutralizzati, per il 2020, i già programmati aumenti delle aliquote dell’Iva e dell’accisa su benzina e gasolio impiegati come carburanti. |
Articolo 3 – Deducibilità Imu |
Confermata per il 2019, nella misura del 50%, la deducibilità, dal reddito d’impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti e professioni, dell’Imu relativa agli immobili strumentali. Invece, con l’articolo 95 sulla “unificazione Imu-Tasi” (commi 35 e 36), viene anticipata al 2022 l’integrale deducibilità del tributo, in luogo del 70% previsto in via transitoria; ribadita, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, la deducibilità al 60%. |
Articolo 4 – Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato |
Stabilizzata al 10% l’aliquota della cedolare secca applicabile ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a “canone concordato” nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe. |
Articolo 5 – Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti |
Istituito, nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze, un “fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, con dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi annui a decorrere dal 2021. L’attuazione è demandata a successivi provvedimenti. |
Articolo 19 – Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia |
Prorogate per un altro anno (il 2020) le detrazioni: per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni” nella misura del 50% su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare), per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (“ecobonus”) e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico destinati all’arredo di un immobile ristrutturato (“bonus mobili”). |
Articolo 20 – Disposizioni in materia di sport |
Confermato per il 2020 il credito d’imposta del 65%, introdotto dalla legge di bilancio 2019, per le erogazioni liberali effettuate da privati e destinate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport bonus”). |
Articolo 21 – Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali |
Estesa al 2020 l’esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che la legge di bilancio 2017 aveva disposto per gli anni dal 2017 al 2019. Nel 2021, concorreranno alla base imponibile nella misura del 50%. |
Articolo 22 – Incentivi fiscali all’acquisizione di beni strumentali e per l’economia circolare |
Prorogate le discipline del super e dell’iper ammortamento. La prima riconosce una maggiorazione del 30% del costo dei beni materiali strumentali nuovi, per gli investimenti, fino a 2,5 milioni di euro, effettuati nel 2020, con consegna fino al 30 giugno 2021. La seconda, invece, premia gli investimenti, entro il tetto di 20 milioni di euro, in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, effettuati entro il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 31 dicembre 2021, a condizione che entro il 31/12/2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. La misura della maggiorazione è in funzione della dimensione dell’investimento: 170% per quelli fino a 2,5 milioni di euro; 100% se tra 2,5 e 10 milioni; 50% oltre 10 milioni e fino a 20. Agevolati, con maggiorazione del 40%, anche gli investimenti in beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0, per chi già usufruisce dell’iper ammortamento. Introdotto, infine, per gli anni dal 2020 al 2022, un credito d’imposta “green” del 10%, come premialità aggiuntiva, per gli investimenti in macchinari e software effettuati a partire dal 1° gennaio 2017, facenti parte di un progetto di trasformazione tecnologica con un determinato obiettivo ambientale. |
Articolo 23 – Credito di imposta per la formazione 4.0 |
Prolungata di un anno la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. |
Articolo 24 – Proroga del credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici |
Confermato fino al 31 dicembre 2020 il credito d’imposta introdotto dal Dl n. 8/2017 a favore di chi effettua investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016. |
Articolo 25 – Bonus facciate |
Nasce il “bonus facciate”: le spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici, daranno diritto a una detrazione del 90% sul loro intero ammontare. |
Articolo 30 – Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese |
Abrogata la “mini Ires” (articolo 2, Dl n. 34/2019) e ripristinata, già a decorrere dal 2019, l’Ace, il precedente incentivo per la patrimonializzazione delle imprese (articolo 1, Dl n. 201/2011). L’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,3%. |
Articolo 31 – Misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici |
Previsti rimborsi in denaro per i residenti che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti svolgenti attività di vendita di beni e di prestazione di servizi. Le modalità attuative saranno definite da un decreto del Mef. |
Articolo 37 – Proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno |
Prorogato di un anno il credito d’imposta a favore dei titolari di reddito d’impresa che acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Il “bonus Sud”, introdotto dalla legge n. 208/2015, era previsto per gli anni dal 2016 al 2019. |
Articolo 38 – Modifiche al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno |
Potenziato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 3, Dl n. 145/2013): l’agevolazione, fino al 2020, è pari al 50% della spesa incrementale. Per l’efficacia della norma occorre l’autorizzazione della Commissione europea. |
Articolo 42 – Esenzione canone Rai per gli anziani a basso reddito |
Innalzata, a regime, a 8mila euro annui la soglia reddituale per il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento del canone Tv in favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni; l’esenzione spetta anche nel caso in cui il beneficiario conviva con colf, badanti o collaboratori domestici. |
Articolo 51 – Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo |
Recepita la clausola sancita in sede convenzionale della non tassabilità delle somme corrisposte in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, siano esse di condanna o conseguenti alle forme di definizione stragiudiziale delle controversie, seguite da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo. Pertanto, le disposizioni del Tuir sul trattamento tributario dei soggetti titolari di reddito di impresa (articolo 88, comma 3, lettera a) devono intendersi nel senso della non imponibilità di suddette somme. |
Articolo 70 – Campione d’Italia |
Introdotta l’imposta locale sul consumo nel comune di Campione d’Italia. Colpisce il consumo finale non imprenditoriale, in particolare le forniture di beni, le prestazioni di servizi e le importazioni avvenute a partire dal 1° gennaio 2020. Previste, inoltre, alcune agevolazioni fiscali per favorire il rilancio economico-sociale di quel comune, dopo la situazione di crisi determinata dalla chiusura della casa da gioco municipale, su cui poggiava l’economia del territorio campionese. |
Articolo 75 – Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito |
Introdotto, per i contribuenti con redditi superiori a 120mila euro, un meccanismo di riconoscimento parziale (in misura decrescente al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi una volta raggiunta quota 240mila euro) delle detrazioni spettanti per gli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir. In particolare, per i redditi oltre i 120mila euro, la percentuale di detraibilità è data dal rapporto tra l’importo di 240mila, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 120mila. Sono escluse da tale meccanismo, rimanendo integralmente detraibili, le spese per patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica e gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari nonché quelli su mutui ipotecari per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale. |
Articolo 76 – Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale |
Esclusi dal beneficio dell’accisa ridotta sul gasolio, riservato agli esercenti attività di trasporto merci e passeggeri, anche i veicoli di categoria “euro 3”. La disposizione ha efficacia dal 1° marzo 2020. Dal 1° gennaio 2021, l’esclusione dal beneficio riguarderà anche i veicoli di categoria “euro 4”. |
Articolo 77 – Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica |
Sostituito l’attuale sistema di tassazione per i prodotti energetici utilizzati per produrre energia elettrica: le nuove aliquote di accisa sono state determinate con riguardo al livello di emissioni di gas responsabili dell’effetto serra e di polveri sottili, che conseguono all’impiego di ciascun prodotto. |
Articolo 78 – Fringe benefit auto aziendali |
Ai fini della determinazione del fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, è circoscritta ai soli veicoli elettrici e ibridi e a tutti i veicoli dati ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio la percentuale del 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle Aci. Per gli altri veicoli, la percentuale è elevata al 60% o al 100% a seconda del livello di emissioni di biossido di carbonio: fino a 160 grammi per chilometro od oltre. |
Articolo 79 – Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile |
Istituita l’imposta sul consumo dei manufatti monouso realizzati, anche parzialmente, in polimeri organici sintetici (“plastic tax”), destinati al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (bottiglie, buste e vaschette per alimenti in polietilene; contenitori in tetrapak per latte, bibite, vini; contenitori per detersivi; imballaggi in polistirolo espanso, rotoli in plastica per la protezione o la consegna di elettrodomestici, apparecchiature informatiche, eccetera); l’imposta, che non si applica alle siringhe, è di 1 euro per chilogrammo di materia plastica. Istituito anche un credito d’imposta del 10% per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. Inoltre, per le spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all’adeguamento tecnologico, spetta il credito d’imposta previsto per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. |
Articolo 80 – Accise tabacchi |
Modificata al rialzo la fiscalità gravante su tutte le categorie di tabacchi lavorati. |
Articolo 81 – Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo |
Introdotta un’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine/tubetti, filtri), in misura pari a € 0,0036 il pezzo, che, essendo funzionali soltanto al consumo di tabacco trinciato, si esauriscono in un unico utilizzo. |
Articolo 82– Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti |
Istituita un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche che contengono dolcificanti aggiunti, di qualunque origine (“sugar tax”); ne sono escluse le bevande che contengono zuccheri “propri” e quelle con modesta aggiunta di dolcificanti, finalizzata solo a “perfezionare” il gusto delle bevande. |
Articolo 83 – Buoni pasto mense aziendali |
Modificato l’importo giornaliero dei buoni pasto che non concorre al reddito di lavoro dipendente: è ridotto da 5,29 a 4 euro per i buoni cartacei, è innalzato da 7 a 8 euro per i buoni elettronici. |
Articolo 84 – Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo l, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 |
Apportate diverse modifiche alla “web tax”, l’imposta del 3% sui ricavi derivanti da servizi digitali realizzati da esercenti attività d’impresa, introdotta dalla scorsa legge di bilancio. È stabilito, tra l’altro, che, per l’applicazione della normativa, non è più necessaria l’emanazione di un apposito Dm. |
Articolo 85 – Tracciabilità delle detrazioni |
Imposto, per fruire della detrazione del 19% prevista per gli oneri ex articolo 15 Tuir, il pagamento con strumenti tracciabili (versamenti in banca o posta, carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Invece, potranno ancora essere pagati in contanti: medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale. |
Articolo 86 – Analisi di rischio |
Previsto un potenziamento delle attività di analisi del rischio di evasione attraverso il patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate, incluso l’Archivio dei rapporti finanziari. L’Agenzia, previa pseudonomizzazione dei dati personali, si avvarrà delle tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio di evasione rilevanti, utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo. |
Articolo 87– Modifiche in materia di imposte indirette |
Eliminata l’esenzione per i certificati rilasciati da organi dell’Autorità giudiziaria relativi alla materia penale: vanno assoggettati all’imposta di bollo nella misura di 2,40 euro a foglio. |
Articolo 88 – Regime forfetario |
Abrogata la disposizione che, dal 2020, istituiva un’imposta sostitutiva del 20% per esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi/compensi nell’anno precedente tra 65.001 e 100mila euro. Apportate modifiche al vigente regime forfetario per chi ha ricavi/compensi fino a 65mila euro:
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Articolo 89 – Rendimento beni |
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Articolo 90 – Differimenti nella deduzione di componenti negative Ires |
Differita, per i soggetti Ires, la deduzione di alcune componenti negative: al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, il 12% dello stock di svalutazioni e perdite su crediti; al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, il 10% della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’Ifrs 9; al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi, il 5% dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali. |
Articolo 91 – Modifiche all’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali |
Introdotto dal 2019, per le concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, un limite alla deducibilità delle quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili a fine concessione. |
Articolo 93 – Incremento del prelievo sulle vincite |
Aumentato il prelievo sulle vincite alle videolottery e ai giochi numerici a totalizzatore nazionale e alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea: per gli apparecchi da intrattenimento, è introdotta un’aliquota dell’1,9% per le vincite fino a 500 euro a partire da maggio 2020, che scende all’1,3% dal 2021, mentre dal 1° maggio 2020 è incrementata al 15% l’aliquota per la parte di vincita oltre i 500 euro; invece, per i giochi numerici a totalizzatore nazionale e le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, da marzo 2020 sale dal 12 al 15% il prelievo sulla parte di vincita eccedente i 500 euro. |
Art. 94 – Royalties |
Nell’ambito della tassazione sui concessionari di coltivazione di idrocarburi, eliminata, per gli anni 2020-2022, l’esenzione per i primi 25 milioni di Smc di gas e 20mila tonnellate di olio prodotti in terraferma nonché per i primi 80 milioni di Smc di gas e 50mila tonnellate di olio prodotti in mare. |
Articolo 95 – Unificazione Imu-Tasi |
Abolita, dal 2020, l’imposta unica comunale (Iuc), eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (Tari), che continua a essere regolata dalle disposizioni in vigore, e l’imposta municipale propria (Imu), per la quale viene riscritta l’intera disciplina: di fatto, scompare la Tasi. Per la generalità degli immobili, l’aliquota Imu di base è fissata allo 0,86%, che i Comuni potranno diminuire fino ad azzerare o aumentare fino all’1,06% ovvero all’1,14%, comprensivo dell’attuale 0,8% di maggiorazione Tasi. |
Articolo 96 – Riforma della riscossione Enti locali |
Profondamente rivisitate le norme in materia di riscossione spontanea e coattiva delle entrate degli enti locali, alle quali vengono estese alcune novità che hanno interessato i tributi erariali, come l’emanazione di un unico atto che rappresenti anche titolo esecutivo per la riscossione forzata. |
Articolo 97 – Canone unico |
Programmata per il 2021 l’entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito e disciplinato da Comuni, Province e Città metropolitane. Unifica in un’unica entrata la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap), il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), l’imposta comunale sulla pubblicità (Icp) e il diritto sulle pubbliche affissioni (Dpa), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) e il canone previsto dal codice della strada per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze. |
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