Legittimo costituire società semplici con oggetto l’attività di gestione di immobili, mobili registrati partecipazioni

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/11/2016

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/11/2016


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Il Notariato del Triveneto con due nuove massime (G.A.10 e O.A.11)

Qualora, dunque, s’intenda vincolare stabilmente i beni comuni all’esercizio di un’attività economica per dividerne gli utili, senza che l’attività sia destinata ad assumere il carattere della commercialità, non si può ricorrere a un semplice regolamento (ai sensi dell’articolo 1106 del Codice civile) che disciplini amministrazione e uso della cosa comune, ma va perfezionato un contratto di società semplice, cioè lo strumento tipico che l’ordinamento offre per costituire un vincolo giuridicamente rilevante.
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