RETROATTIVE LE SANZIONI TRIBUTARIE PIU' FAVOREVOLI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 26/08/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 26/08/2026
Illegittima la previsione di irretroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024.
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9 Sentenza 1616/2026 depositata il 14/7/2026.
E’ illegittima la previsione di irretroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024.
L’art. 5 ,pertanto, nella parte in cui ne limita l’efficacia alle sole violazioni successive al 1° settembre 2024 , va disapplicato per contrasto con il principio unionale della lex mitior di cui all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
La novella legislativa si pone lungo una linea direttrice volta a ricondurre il sistema sanzionatorio tributario ai principi di diritto unionale e costituzionale che governano l’applicazione delle sanzioni, con l’obiettivo di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei.
In tale contesto, la previsione di irretroattività della lex mitior contenuta nel citato art. 5 si pone insanabilmente in contrasto con l’art. 49 della Carta di Nizza, nonché con l’art. 7 della Cedu.
Di centrale rilievo è il richiamo all’art. 49, par. 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea da cui si ricava il principio della retroattività della legge più favorevole anche in relazione a sanzioni amministrative di natura sostanzialmente penale (come quelle tributarie). In particolare, si rammenta la pronuncia della Corte di Giustizia Europea nella causa Baji Trans (C-544/23), che impone al giudice nazionale di applicare la disciplina più favorevole anche nei giudizi pendenti, disapplicando, ove necessario, le norme interne contrastanti.
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