LIMITI RIGIDI ALLE STOCK OPTION

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/04/2008

Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 97 del 08/04/2008 pag. 32


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D.L. 262 (29-09-2006) - Colleg. Finanziaria 2007

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Conla risoluzione n. 133/E del 7 aprile, l’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le regole imposte dalle nuove condizioni sulle stock option.

Mantenimento per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione di un investimento nei titoli oggetto dell’opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Questo è il vincolo richiesto al beneficiario nei piani di stock option per poter fruire del regime fiscale agevolato di cui all’art. 51, comma 2, lettere g e g-bis del Tuir. Non è possibile includere nel calcolo le commissioni bancarie di intermediazione poiché bisogna mantenere inalterata la corrispondenza tra l’ammontare corrisposto dal beneficiario del piano e il prezzo fissato per le azioni al momento dell’offerta.
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