Lo stop alle ricapitalizzazioni non copre le perdite da Covid

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/08/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 20/08/2020


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Ipotesi di proroga al 30 giugno con scomputo transitorio del risultato 2020


L’art. 6 del DL Liquidità convertito senza modifiche, sospende gli obblighi di riduzione del capitale derivanti da perdite superiori al terzo del capitale.

Tale sospensione sociale opera nell’arco temporale tra il 9 aprile, data di entrata in vigore del decreto legge, e il 31 dicembre 2020.

La norma opera nei casi di riduzione del capitale per perdite superiori al terzo, ma non tali da ridurre il patrimonio netto al di sotto del capitale minimo previsto per il tipo sociale, portate a nuovo da esercizi precedenti e non ancora riassorbite (c. 2 e 3 dell’art. 2446 cc. e, per le srl, c. 4, 5 e 6 dell’articolo 2482-bis);

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